Tipologie Reddituali Ammesse Nel Modello 730

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Per presentare il Modello 730, il soggetto interessato deve possedere, per il 2021, le tipologie reddituali che possono essere dichiarate nel Modello 730, ossi, redditi di:

  • Terreni e fabbricati;
  • Lavoro dipendente e assimilati (es. contratti di lavoro a progetto);
  • Di capitale;
  • Lavoro autonomo, per i quali non è richiesta la Partita IVA, (es. prestazioni di lavoro autonomo occasionale);
  • Redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
  • Indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;
  • Redditi diversi (es. redditi di fabbricati situati all’estero);
  • Redditi assoggettabili a tassazione separata, (sez. II, quadro D)

Redditi Non Dichiarabili Nel Modello 730/2022

In alcune ipotesi, la presenza di redditi che non possono essere dichiarati nel Mod. 730, es. plusvalenze e/o minusvalenze, investimenti o attività all’estero, non preclude l’utilizzo della dichiarazione semplificata.

In queste ipotesi, è possibile presentare il Mod. 730, con l’aggiunta dei quadri del Mod. Redditi, nei modi e nei termini previsti per tale modello.

Redditi Assoggettati A Tassazione Separata: Quadro Rm

Devono presentare il Mod. REDDITI, quadro RM, in aggiunta al Mod. 730, i contribuenti che nel 2021, hanno:

  • Percepito redditi di capitale di fonte estera, sui quali non siano state operate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure, interessi, premi, e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva;
  • Hanno percepito indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • Percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;
  • Hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni;
  • Hanno percepito redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da riporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2022 ed il quadro RM del Mod. Redditi 2022 PF, non possono optare per la tassazione ordinaria per alcuni redditi da indicare nel quadro RM.

Plusvalenze E Minusvalenze: Quadro Rt

Oltre al Mod. 730, il contribuente deve presentare il quadro RT, Mod. Redditi 2022 PF, se ha conseguito:

  • Plusvalenze, derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, ad esclusione di quelli derivanti dalla cessione si partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ed altri redditi diversi di natura finanziaria, se non hanno optato per il regime amministrato o gestito;
  • Minusvalenze, sia di partecipazioni qualificate che non qualificate e perdite relative a rapporti da cui derivano altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi.

Il Quadro RT deve essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie operate nel 2021.

Investimenti O Attività All’estero: Quadro Rw

Oltre a presentare il Mod. 730, devono compilare il Quadro RW, mod. REDDITI, i contribuenti che nel 2021, hanno detenuto investimenti o attività di natura finanziaria all’estero.

Il quadro RW deve inoltre essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero, per il calcolo delle imposte (IVIE e IVAFE).

L’art. 19, co. da 13 a 23, del D.L. n. 201/2011, ha introdotto a carico delle persone fisiche residenti, un’imposta di natura “patrimoniale”, sul valore:

  • Degli immobili, terreni o fabbricati, a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero, da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale (IVIE);
  • Delle attività finanziarie detenute all’estero, da persone fisiche residenti (IVAFE).

Dal 2021, l’IVIE e IVAFE, sono dovute anche dagli enti commerciali e dalle società semplici/equiparate, che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all’estero.

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