Nuova fattura elettronica dal 2021

Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2021 cambiano le specifiche tecniche. Novità circa la compilazione del tracciato XML da trasmettere al SdI e semplificazione per la creazione del documento elettronico in caso di integrazione dell’IVA per l’applicazione del reverse charge interno ed esterno.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020, aggiornando le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica. La nuova versione in vigore 1.6.1 sostituisce la precedente versione 1.6, approvata con provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

E’ previsto un periodo transitorio di applicazione sino a fine anno, dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche. Si tratta di nuovi schemi ed i nuovi controlli, per rendere più puntuali le codifiche “TipoDocumento” e “Natura”.

Fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetta le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi. In questo contributo andremo a vedere le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica e come queste novità impattano concretamente nell’applicazione del reverse charge con la possibilità di emissione di un documento elettronico legato all’integrazione della fattura.

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Divieto fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie

Che la fattura elettronica potesse costituire un problema, soprattutto in materia di privacy, è circostanza nota, così come è noto che tra le categorie maggiormente interessate dalla questione vi sono gli operatori sanitari, in stretta connessione con la tipologia di dato trattato. Per questa ragione, sul punto era già intervenuto il DL 119/2018, con introduzione dell’articolo 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) che prevedeva l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – limitato all’anno 2019 – per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Tale articolo 10-bis del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stato nuovamente “rimaneggiato”, seppure con una riformulazione che non si può definire “felice”, in sede di Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n. 145. 

Fonte: Fiscal Focus