Senza controlli a rischio il bilancio 2023 delle srl

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L’assenza delle prescritte relazioni del revisore o dell’organo di controllo rende «invalido» il bilancio

Nelle srl (e nelle cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale sulla base dei nuovi parametri dimensionali di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. avrebbe dovuto essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, sulla base dei dati risultanti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022, pena un intervento sostitutivo del Tribunale chiamato in causa dai Conservatori dei Registri delle imprese ex art. 2477 comma 5 c.c.

A fronte di numerose srl inadempienti rispetto a tale obbligo, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi – da quanto ci consta – solo a partire dalla fine del 2023.
In particolare, prima di comunicare la mancata nomina al Tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito. Solo a séguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori provvederanno a segnalare il tutto ai competenti Tribunali.

Il termine entro il quale provvedere sembra variare tra i 30 giorni (nel caso dei Conservatori del triveneto) ai 60 giorni (nel caso del Conservatore del Registro delle imprese di Milano) dall’avviso.
Da questo punto di vista, allora, appare opportuno procedere quanto più tempestivamente possibile alla nomina in questione per consentire la predisposizione della necessaria relazione al bilancio 2023 (peraltro, secondo il Caso Assonime n. 1/2020, in una ipotesi di questo tipo il primo bilancio da controllare sarebbe quello al 31 dicembre 2024).

Ad ogni modo, quanto più si avvicina il termine per l’approvazione del bilancio 2023, tanto più probabile appare l’evenienza che anche questo si presenti privo della relazione del revisore o dell’organo di controllo (o di entrambi, ove lo statuto imponga la loro contemporanea presenza), per continuata omissione della nomina, perché il soggetto nominato ha rifiutato l’incarico o perché, pur accettando l’incarico, non ha predisposto la relazione.
Questo bilancio, di conseguenza, in quanto privo di una sua parte essenziale, si presenta invalido.

Si ricorda, infatti, come il Comitato triveneto dei Notai (massima I.D.10), abbia affermato che, in caso di srl priva di un organo di controllo obbligatorio successivamente al termine concesso per procedere alla sua istituzione, “non sarà possibile adottare «con piena efficacia» quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi)”. I notai del Triveneto, quindi, pur ravvisando l’invalidità della decisione, si esimono dalla qualificazione della stessa.

Secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale, la mancanza della relazione del Collegio sindacale, quale atto confluente nel procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio e legato al bilancio medesimo da un nesso di consequenzialità necessaria, inciderebbe sulla validità della delibera assembleare di approvazione determinandone la mera “annullabilità” (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019, Trib. Milano n. 3432/2018 e Trib. Napoli 14 dicembre 2007). In quest’ultimo senso appare orientata anche la prevalente dottrina.

Alla luce di tale ricostruzione, sia in ragione dei soggetti legittimati a impugnare (amministratori e soci), che per i termini entro i quali è possibile agire (90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci), i rischi di annullamento del bilancio 2023 sembrerebbero limitati a contesti societari in cui siano presenti situazioni conflittuali.

Tuttavia, secondo altra ricostruzione (cfr. Trib. Milano n. 11595/2015 e App. Milano 26 maggio 1998), dalla mancanza della necessaria relazione del Collegio sindacale scaturirebbe la “nullità” della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. In particolare, motivo di nullità del bilancio – che si traduce nella nullità della delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto – sarebbe il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori.

Da questo punto di vista, rileva non tanto il fatto che la nullità della delibera di approvazione del bilancio – a differenza della sua mera annullabilità – sia invocabile da qualsiasi soggetto interessato entro termini ampi (tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci), ma che essa, secondo quella che appare la ricostruzione prevalente, sarebbe, nonostante il mancato richiamo dell’art. 2379 comma 2 c.c. nella disciplina della srl, rilevabile d’ufficio.

Di conseguenza, il Tribunale adito dal Conservatore del Registro delle imprese per la nomina in via sostitutiva, ove condividesse questa impostazione, potrebbe non solo nominare l’organo di controllo della srl, ma anche dichiarare la nullità del bilancio approvato senza la necessaria relazione.

È chiaro che, anche ammettendosi come sufficiente la nomina del revisore legale, il mancato rispetto di tale obbligo, e la conseguente mancanza della sua relazione sul bilancio al 31 dicembre 2023, condurrebbe ad analoghi rilievi circa la validità del bilancio; peraltro, avvalorati dalla materia di cui si sta discutendo.

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