Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Pubblicazione del DPCM 28.6.2021

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1 premessa

Con il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:

  • dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

Il rinvio del termine di versamento:

  • è stato deciso per tener conto dell’impatto che l’emergenza da COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’o­pe­­ratività dei loro intermediari;
  • era stato “anticipato” con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28.6.2021 n. 133; il testo del DPCM 28.6.2021 risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del suddetto comunicato stampa.

Esclusione della proroga per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%

A differenza dello scorso anno (cfr. DPCM 27.6.2020), il DPCM 28.6.2021 non prevede la facoltà di effettuare i citati versamenti dal 21.7.2021 al 20.8.2021, invece che entro il 30.7.2021, con la mag­giorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

2 soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM 28.6.2021 stabilisce che, analogamente allo scorso anno (cfr. DPCM 27.6.2020), la proroga si applica ai soggetti che ri­spet­tano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fi­scale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Termini di versamento

Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono es­sere ese­guiti entro il 20.7.2021, invece che entro il 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%.

Come anticipato, a differenza del 2020, il DPCM 28.6.2021 non prevede la facoltà di effettuare i versamenti dal 21.7.2021 al 20.8.2021, invece che entro il 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti che possono beneficiare della proroga, il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi dal 21.7.2021 al 30.7.2021.

2.1 contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione da­gli isa

Il DPCM 28.6.2021 prevede espressamente che possono beneficiare della proroga anche i con­tribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014, come già indicato nel precedente comunicato stampa;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione at­ti­vi­tà, non normale

    svolgimento dell’attività, deter­minazione forfet­ta­ria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle En­tra­te 2.8.2019 n. 330).

2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”

Analogamente allo scorso anno, il DPCM 28.6.2021 stabilisce che la proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

2.3 Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ri­te­­­­­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga in esame sia ap­pli­ca­bile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in re­la­zione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini di­versi).

Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, la proroga pos­sa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono in­vece posseduti da almeno una società controllata.

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della pro­ro­ga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interes­sa­ta (con­trol­lante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

2.4 Contribuenti “estranei” agli ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui al DPCM 28.6.2021, riman­gono quindi fermi i termini ordinari:

  • del 30.6.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • ovvero dall’1.7.2021 al 30.7.2021, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tra­mite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­­­pro­­vati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

2.5 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2021

La proroga di cui al DPCM 28.6.2021 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versa­mento succes­sivi al 30.6.2021 per effetto della:

  • data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che appro­­vano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche per effetto dell’appo­sita previsione di cui all’art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”, come modificato dall’art. 3 co. 6 del DL 31.12.2020 n. 183);
  • data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2020 – 30.6.2021).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno so­lare chiuso il 31.12.2020 e approvazione del bilancio il 22.6.2021, i termini di versamento del saldo rela­ti­vo al 2020 e del primo acconto del 2021 scadono:

  • il 31.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, termine però che, cadendo di sabato, comporta un primo differimento a lunedì 2.8.2021 e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2021;
  • oppure il 30.8.2021 (30° giorno successivo al 31.7.2021), con la maggiorazione dello 0,4%.

Occorre invece una espressa conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate della possibilità di calcolare il differimento di 30 gior­ni dal 20.8.2021 (invece che dal 31.7.2021), con la conseguenza che il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% scadrebbe il 19.9.2021 invece del 30.8.2021; inoltre, poiché il 19.9.2021 cade di domenica, vi sarebbe un ulteriore differimento a lunedì 20.9.2021.

3 versamenti che rientrano nella proroga

Come stabilito dal DPCM 28.6.2021, rientrano nella proroga i versamenti risultanti dalle dichiara­zioni dei redditi, IRAP e IVA.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

  • a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
  • anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:

  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRPEF;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRES;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’IRAP;
  • il saldo 2020 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2020 e l’eventuale acconto 2021 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2020 e l’even­tuale primo ac­conto 2021 dell’imposta so­­­sti­tutiva (15% o 5%) dovuta dai la­voratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex
    L. 190/2014;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai la­vo­ratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti mi­nimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo acconto 2021 della c.d. “tassa etica”;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2020 e l’eventuale primo ac­conto 2021 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle

    persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni

Non rientrano invece nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle parteci­pa­zioni non quotate, posseduti all’1.1.2021, al di fuori del­l’am­bito d’impresa, che sono quindi scaduti il 30.6.2021.

Analogamente, è confermata la scadenza del 30.6.2021 per il versamento:

  • della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle parte­cipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2020;
  • della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affran­ca­mento dei terreni e delle partecipazioni non quotate, posseduti all’1.1.2019.

3.1 Versamento del saldo IVA 2020

La proroga dal 30.6.2021 al 20.7.2021 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2020 (derivante dalla dichia­ra­zione modello IVA 2021).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2020 non sia stato effettuato entro la scadenza or­dinaria del 16.3.2021, potrà essere effettuato entro il 20.7.2021, con applicazione della maggio­razione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese suc­cessivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021.

Se il versamento del saldo IVA 2020 viene ulteriormente differito al 30.7.2021, l’ulteriore maggio­razione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese suc­­cessivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021.

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2020:

  • entro il 20.7.2021, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo – 16 aprile, 17 aprile – 16 maggio, 17 maggio – 16 giugno e 17 giugno – 30 giugno);
  • entro il 30.7.2021, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 20.7.2021 e sull’im­porto del saldo IVA comprensivo della suddetta mag­giorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 20.7.2021 al 30.7.2021.

3.2 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 20.7.2021 e del 30.7.2021 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del saldo per il 2020 e del primo acconto per il 2021 dei contributi dovuti da artigiani, commer­cianti e professionisti iscritti alle relative Ge­stio­ni separate dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i ter­mini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in re­la­zione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differi­men­to dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

  • interessate dalla proroga in esame;
  • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” pro­por­­zionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sem­pre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti con­tri­bu­ti INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) ri­man­gono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito di­chia­rato dalla società partecipata.

Primo acconto relativo al 2021 dei soggetti interessati dall’esonero contributivo

Per quanto riguarda il versamento del primo acconto 2021 relativo ai contributi INPS dovuti da arti­giani, commer­cianti e professionisti, si ricorda che il termine è stato rinviato dall’INPS, a data da de­stinarsi, in relazione ai soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 22 – 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in attesa della conclusione dell’iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo (si veda il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418).

3.3 versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’an­no­­tazione nel Re­­gistro delle imprese deve essere versato entro il ter­mi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga, ricorrendone le condizioni.

4 Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Qualora si intenda optare per la rateiz­­zazio­ne degli importi a saldo o in acconto di imposte e con­tributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del sal­do o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla scadenza del 20.7.2021 o del 30.7.2021 (con la maggiorazione dello 0,4%);
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece in­va­riato il termine previsto dall’art. 20 co. 4 del DLgs. 241/97:
  • giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “au­tomatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2021:

  • se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 20.8.2021 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2021);
  • se non è titolare di partita IVA, deve invece versare la seconda rata entro il 31.7.2021, termine però che, cadendo di sabato, comporta un primo differimento a lunedì 2.8.2021 e, successiva­mente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20.8.2021.

Fonte: Eutekne

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