Pronti i dichiarativi 2024

Condividi

Con sette provvedimenti pubblicati ieri, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli 730, REDDITI, CNM e IRAP relativi al periodo d’imposta 2023

Nella giornata di ieri, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono state pubblicate le versioni definitive dei modelli REDDITI, CNM e IRAP 2024, nonché del modello 730/2024 (si veda “Modello 730/2024 con platea più ampia” di oggi), con le relative istruzioni.

Numerose le novità da segnalare: per quanto riguarda i modelli REDDITI, il quadro RU (non presente nelle prime bozze diffuse a fine dicembre e inizio febbraio) è stato semplificato rispetto al passato, tramite la riduzione delle informazioni da fornire (si veda “Nei modelli REDDITI 2024 semplificato il quadro RU” di oggi).

Il quadro RF recepisce, tra le altre, le seguenti modifiche in materia di reddito d’impresa:
– la proroga al 2023 della facoltà di sospensione degli ammortamenti a opera dell’art. 3 comma 8 del DL 198/2022, conv. L. 14/2023 (c.d. “Milleproroghe”);
– la disciplina agevolativa per il trasferimento in Italia di attività economiche in precedenza svolte in Stati extra-Ue (art. 6 del DLgs. 209/2023).

Pur in assenza di novità normative sul punto, sono state altresì modificate le modalità di indicazione della quota detassata delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti in sede di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debitipiano attestato di risanamento e procedure estere equivalenti (ex art. 88 comma 4-ter del TUIR).

Inoltre, tra i codici relativi alle altre variazioni in diminuzione (da esporre nel rigo RF55) è stato previsto il codice 97 da utilizzare per indicare il reddito degli immobili patrimoniali oggetto di sequestro o confisca, escluso da imposizione ai sensi dell’art. 51 comma 3-bis del DLgs. 159/2011.

Non impatta, invece, sul quadro RF la facoltà, riconosciuta ad alcune imprese di commercio al dettaglio (ex art. 1 commi 65-68 della L. 197/2022) di aumentare fino al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali. Infatti, l’agevolazione è applicabile solo se la maggiore quota di ammortamento è previamente imputata a Conto economico (provv. Agenzia delle Entrate n. 89458/2023, § 4.1 e 4.2) e, quindi, non si rendono necessarie variazioni in diminuzione.

Nel quadro RS il prospetto relativo alle plusvalenze è stato integrato al fine di consentire l’indicazione della scelta circa la rateizzazione delle plusvalenze delle società sportive dilettantistiche (ai sensi dell’art. 86 comma 4 quarto periodo del TUIR). Infatti, relativamente ai contratti stipulati dal 23 giugno 2023 (data di entrata in vigore dell’art. 33 del DL 75/2023), le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito:
– in quote costanti in un massimo di cinque periodi, al ricorrere delle condizioni di legge, per la parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
– nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Rilevanti modifiche anche per il quadro RQ, in ordine al quale si segnala l’introduzione, tra le altre, delle seguenti sezioni:
– la XXIII, dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva sugli utili e le riserve di utili black list (di cui all’art. 1 commi 87-95 della L. 197/2022);
– la XXIV, per la liquidazione dell’imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche, di recente oggetto di chiarimenti da parte della stessa Agenzia con la circ. n. 4/2024 (si veda “Tassa sugli extraprofitti a carico di tutte le banche iscritte all’Albo” del 24 febbraio 2024);
– la XXVII, che deve essere compilata dalle imprese che non adottano i principi contabili internazionali e intendono avvalersi della facoltà di adeguare le rimanenze di magazzino alla situazione di giacenza effettiva ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Ancora, nel quadro LM del modello REDDITI PF è stata inserita una sezione per la comunicazione dei dati utili ai fini dell’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei contribuenti in regime forfetario (si veda “Definiti i percorsi per l’adesione al concordato preventivo biennale” di oggi).

Infine, tra le novità che riguardano le agevolazioni spettanti per interventi “edilizi” che impattano su tutti i modelli REDDITI, si evidenziano:
– il superbonus (di cui all’art. 119 comma 8-bis del 34/2020), che per le spese sostenute nel 2023 può competere nella misura del 110% o del 90%, mentre per quelle sostenute nel 2024 spetta al 70%;
– la mancata proroga del c.d. “bonus facciate”, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023;
– la riduzione a 8.000 euro del limite massimo di spesa previsto per il “bonus mobili”, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nel 2023.

Quale ulteriore elemento di novità, limitatamente al 2024, il termine di presentazione dei modelli REDDITI, IRAP e CNM 2024 è stato fissato, per i soggetti “solari”, al 15 ottobre 2024, per poi andare “a regime” al 30 settembre a partire dal 2025.

Copyright 2024 © EUTEKNE SpA

Lascia un commento