1 premessa
A partire dall’1.7.2021 diventano efficaci le nuove disposizioni del c.d. “pacchetto IVA sul commercio elettronico” (“VAT e-commerce package”).
Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.
Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le relative disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.
Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle misure contenute nel “VAT e-commerce package”.
2 finalità della riforma
Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:
- semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni transfrontaliere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell’UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
- contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
- eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.
3 sintesi delle novità
Le novità più rilevanti della riforma in argomento riguardano:
- la modifica delle regole di territorialità IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l’abolizione delle attuali soglie di riferimento, riferite ai singoli Stati membri, e l’introduzione di una soglia unica a livello unionale pari a 10.000,00 euro, oltre la quale le vendite sono rilevanti nello Stato di destinazione dei beni;
- il coinvolgimento dei marketplace nella riscossione dell’IVA su talune vendite a distanza di beni nella UE;
- l’estensione dell’ambito applicativo del Mini One Stop Shop (MOSS), che quindi viene trasformato in One Stop Shop (OSS), in modo che l’IVA possa essere assolta secondo il meccanismo dello sportello unico non solo per le prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche), ma anche per le altre prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri, nonché per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per talune cessioni facilitate dai marketplace;
- l’abolizione dell’esenzione IVA per i beni di valore modesto importati nell’UE e l’introduzione di un nuovo regime speciale di importazione denominato Import One Stop Shop (IOSS) che semplifica l’assolvimento dell’imposta per le vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro importati da territori terzi o Paesi terzi.
4 vendite a distanza intra-Ue
4.1 Definizione di “vendite a distanza intracomunitarie”
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, si considerano “vendite a distanza intracomunitarie” le cessioni di beni effettuate mediante sistemi “a distanza” (es. via Internet), di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro ed effettuate nei confronti di privati consumatori o di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari (art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93).
Il DLgs. 83/2021, recependo le novità della direttiva 2017/2455/UE, ha aggiornato la definizione di tali operazioni (art. 38-bis del DL 331/93). A partire dall’1.7.2021, si considerano “vendite a distanza intracomunitarie di beni” le cessioni di beni:
- spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
- a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto,
- a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta, o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ex art. 72 del DPR 633/72 (quali le sedi e le rappresentanze diplomatiche e consolari) ovvero, salvo che per i beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (es. produttori agricoli in regime speciale, enti non soggetti passivi).
Ai fini di tale definizione, continua a non essere rilevante il mezzo mediante il quale le cessioni si realizzano. Rileva, invece, la circostanza che i beni siano spediti o trasportati dal venditore, anche quando questi interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione.
Operazioni escluse
Analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente, sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza:
- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto;
- le cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato assoggettati al regime del margine.
I beni soggetti ad accisa, invece, possono essere assoggettati alla disciplina delle vendite a distanza, ma solo se ceduti nei confronti di determinati soggetti (persone fisiche non soggetti d’imposta e organismi internazionali o consolari ex art. 72 del DPR 633/72 o individuati dagli altri Stati membri ai sensi dell’art. 151 della direttiva IVA).
4.2 Disciplina applicabile fino al 30.6.2021
In base alla disciplina applicabile fino al 30.6.2021, le vendite a distanza effettuate nella UE si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni anziché nello Stato di partenza, in deroga alla regola generale di territorialità IVA prevista per le cessioni di beni (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE; art. 7-bis del DPR 633/72 e artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93). Tale regola di territorialità ha lo scopo di evitare distorsioni della concorrenza derivanti dall’applicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.
La citata deroga non si applica, però, se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nell’altro Stato membro non supera nell’anno solare precedente e in quello in corso la soglia di protezione stabilita dallo Stato di destinazione (compresa tra 35.000,00 e 100.000,00 euro). In tal caso, perciò, l’operazione è rilevante nello Stato membro di partenza dei beni.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato di destinazione.
4.3 Abolizione delle soglie di protezione nazionali
A partire dall’1.7.2021 vengono abolite le soglie nazionali di protezione e viene fissata un’unica soglia, a livello unionale, pari a 10.000,00 euro complessivi, che tiene conto anche delle prestazioni TTE effettuate verso privati in altri Stati membri.
In caso di superamento della soglia, le vendite si considerano rilevanti nello Stato di destinazione dei beni. Al di sotto della soglia, invece, si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di partenza, con la conseguenza che esse sono soggette al medesimo trattamento IVA delle operazioni nazionali. Resta ferma la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato di destinazione.
Per effetto dell’introduzione della nuova soglia unica, da un lato sarà più agevole, per gli operatori, monitorarne l’eventuale superamento, dall’altro saranno più frequenti le ipotesi di superamento della soglia stessa, essendo riferita alle operazioni effettuate in tutti gli Stati membri.
4.4 soglia unica
La soglia di 10.000,00 euro deve essere calcolata sommando i valori totali, al netto dell’IVA, delle seguenti operazioni effettuate nell’anno civile precedente e in quello in corso:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- prestazioni di servizi TTE verso privati (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettroniche) effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.
Superamento in corso d’anno
Se la soglia viene superata in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore a detto evento si intendono effettuate nello Stato di “origine”, e l’imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento.
Ipotesi di non applicazione della soglia
La soglia non trova applicazione se il cedente o prestatore è stabilito in più di uno Stato membro.
Soglia | fornitori stabiliti in un solo stato membro | fornitori stabiliti in più di uno stato membro |
≤ 10.000,00 euro | Luogo di effettuazione e IVA dovuta: nello Stato membro del prestatore (servizi TTE B2C);nello Stato membro di spedizione o trasporto (vendite a distanza intra-UE). Possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato dell’acquirente (servizi TTE B2C) o di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE). | Soglia non applicabile |
> 10.000,00 euro | Luogo di effettuazione e IVA dovuta: nello Stato membro dell’acquirente (servizi TTE B2C);nello Stato membro di destinazione dei beni (vendite a distanza intra-UE). |
Esempio
L’impresa Alfa è stabilita soltanto in Italia ed effettua vendite a distanza dall’Italia ad acquirenti in Germania per 5.000,00 euro e in Francia per 8.000,00 euro. Poiché il valore totale delle sue vendite transfrontaliere a tali acquirenti supera i 10.000,00 euro (pur non superando l’importo nel singolo Stato membro), tutte le vendite si considerano rilevanti ai fini IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.
5 vendite tramite marketplace
Poiché gran parte delle vendite a distanza di beni transfrontaliere è facilitata tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (marketplace, piattaforme, portali o mezzi analoghi), il legislatore unionale ha previsto il coinvolgimento di tali soggetti nella riscossione dell’imposta dovuta su talune di queste operazioni, così da assicurare la riscossione effettiva ed efficace dell’IVA e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei fornitori, delle Amministrazioni fiscali e dei consumatori.
5.1 “fornitore presunto”
In base al nuovo art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE (recepito all’art. 2-bis del DPR 633/72) se un soggetto passivo facilita talune vendite a distanza di beni tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, si considera che abbia ricevuto e ceduto detti beni e assume il ruolo di “fornitore presunto”. Ciò significa che assumerà i diritti e gli obblighi in materia di IVA del ““fornitore indiretto” per la cessione effettuata e sarà responsabile del pagamento dell’IVA dovuta su tale cessione.
5.2 definizione di “facilita”
Il termine “facilita” designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore che pone in vendita beni tramite l’interfaccia di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite detta interfaccia (art. 5-ter del Reg. UE 282/2011).
Ad esempio, si considera che un soggetto facilita le cessioni di beni se effettua anche soltanto una di tali attività:
- stabilisce, direttamente o indirettamente, i termini e le condizioni in base ai quali è effettuata la cessione di beni;
- partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;
- partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna di beni.
5.3 Effetto della finzione giuridica
Quando opera la finzione giuridica di cui all’art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE, si determina, ai fini IVA, uno “sdoppiamento” dell’operazione. Si presume, infatti, che le vendite a distanza facilitate diano luogo a due operazioni distinte:
- una cessione B2B dal fornitore alla piattaforma;
- una cessione B2C dalla piattaforma al cliente.
La cessione B2B presunta, se territorialmente rilevante all’interno dell’UE, è esente da IVA, fermo restando il diritto del “fornitore indiretto” a detrarre l’imposta assolta “a monte” (artt. 10 co. 3 e 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72).
Interfaccia elettronica |
Fornitore indiretto |
Cliente UE |
Cessione B2C |
Cessione B2B presunta |
Cessione B2C presunta |
5.4 Operazioni interessate
Sotto il profilo oggettivo, la finzione giuridica si applica in relazione alle seguenti operazioni facilitate dalle piattaforme:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro (indipendentemente dal fatto che il “fornitore indiretto” sia stabilito nell’UE o al di fuori dell’UE);
- vendite di beni all’interno dell’UE (indipendentemente dal loro valore) da parte di un soggetto
passivo non stabilito nell’UE a un “non soggetto passivo” (sono comprese, dunque, sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia le cessioni domestiche nelle quali i beni partono da magazzini presenti nel territorio di uno Stato membro e arrivano a un consumatore nello stesso Stato).
Vendite a distanza di beni importati
Si considerano “vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi” (art. 38-bis co. 2 del DL 331/93, introdotto dal DLgs. 83/2021) le cessioni di beni:
- spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni,
- da un territorio terzo o Paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea,
- a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/72, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Operazioni escluse
La piattaforma facilitatrice non è considerata fornitore presunto per le seguenti tipologie di beni:
- merci importate nell’UE da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro, indipendentemente dal fornitore sottostante;
- merci già immesse in libera pratica nell’UE fornite nell’Unione da un fornitore stabilito nell’UE.
5.5 Territorialità IVA
Ai fini della territorialità IVA:
- la cessione B2B presunta si considera una cessione senza trasporto, rilevante nel luogo in cui il bene si trova al momento della cessione;
- la cessione B2C presunta si considera una cessione con trasporto, rilevante nel luogo in cui il trasporto finisce (art. 38-bis co. 4 del DL 331/93).
5.6 Momento di effettuazione
Sia la cessione B2B presunta, sia la cessione B2C presunta si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. Nello stesso momento la relativa imposta diventa esigibile (artt. 66-bis della direttiva 2006/112/CE e 6 co. 7 del DPR 633/72).
5.7 Obblighi di conservazione per i marketplace
I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso acquirenti non soggetti passivi d’imposta tramite un’interfaccia elettronica o mezzi analoghi sono tenuti a conservare la documentazione relativa a tali operazioni per un periodo di 10 anni (artt. 242-bis della direttiva 2006/112/CE e 39 co. 4 del DPR 633/72).
L’obbligo si applica anche quando la piattaforma non è considerata “rivenditore”.
6 ONe Stop Shop (oss)
A partire dall’1.7.2021, per effetto dell’art. 2 della direttiva 2017/2455/UE, il meccanismo dello sportello unico, finora applicabile soltanto per l’assolvimento dell’IVA sulle prestazioni di servizi TTE verso privati di altri Stati membri, viene esteso:
- a tutte le tipologie di prestazioni di servizi B2C effettuate nei confronti di privati in Stati membri diversi da quello del fornitore (es. servizi di alloggio, servizi di ristorazione e catering, ecc.);
- alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- a determinate vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche.
Per tale ragione, l’attuale regime speciale Mini One Stop Shop (MOSS) si trasforma in One Stop Shop (OSS).
Vendite interne di beni facilitate da piattaforme |
Prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri UE |
Ambito applicativo dell’OSS |
Vendite a distanza intracomunitarie di beni |
6.1 Caratteristiche del regime
Il regime OSS, di natura opzionale, consente ai soggetti passivi che effettuano le operazioni B2C sopra elencate di adempiere i relativi obblighi IVA identificandosi in un solo Stato membro (Stato di identificazione).
Di conseguenza, essi non sono più tenuti a identificarsi in ciascuno Stato membro di “consumo” per assolvere i relativi obblighi ai fini dell’imposta.
Nell’ambito del regime speciale, il soggetto passivo dichiara e versa l’imposta relativa alle suddette cessioni e prestazioni effettuate negli altri Stati membri secondo le aliquote valide negli Stati di “consumo”, per il tramite dello Stato membro di identificazione. Sarà infatti quest’ultimo a riversarla agli altri Stati membri.
L’applicazione dell’OSS non muta il luogo in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, ma offre soltanto una procedura semplificata per dichiarare e versare l’IVA dovuta in altri Stati UE.
Adempimenti
In linea generale, chi aderisce all’OSS è esonerato dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione, dichiarazione annuale) per le operazioni rientranti nel regime speciale, ma è tenuto a:
- presentare trimestralmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
- versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri di “consumo”;
- conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del regime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “consumo”.
È precluso l’inserimento nella “dichiarazione OSS” dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati (nello Stato membro di identificazione o in uno degli altri Stati membri) ai fini delle operazioni rientranti nel regime speciale.
6.2 Distinzione tra OSS “Non-Ue” e oSS “Ue”
Il regime speciale OSS si declina in due schemi distinti:
- OSS “Non-UE” (art. 74-quinquies del DPR 633/72);
- OSS “UE” (art. 74-sexies del DPR 633/72).
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “Non-UE”
Possono registrarsi all’OSS “Non-UE” i soggetti non stabiliti nell’Unione (ossia i soggetti che non hanno fissato la sede della propria attività nell’UE e non possiedono una stabile organizzazione nell’UE). Non rileva la circostanza che tali soggetti siano identificati ai fini IVA in uno Stato membro.
Il regime “Non-UE” si applica alle prestazioni di servizi rese a persone non soggetti passivi nell’UE.
Soggetti che possono registrarsi all’OSS “UE”
Possono aderire al regime OSS “UE”:
- i soggetti stabiliti nell’UE per:
- le prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi d’imposta in Paesi diversi da quello di stabilimento;
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- i soggetti non stabiliti nell’UE per le sole vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- i soggetti che gestiscono interfacce elettroniche e che sono considerati “fornitori presunti” per:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- le cessioni domestiche (ossia quelle in cui lo Stato membro di partenza e quello di arrivo dei beni coincidono).
tipologia di soggetto | OSS “NOn-UE” | OSS “Ue” |
Soggetto passivo stabilito nell’UE | Non può ricorrere al regime OSS “Non-UE” | Può applicare l’OSS “UE” per: prestazioni di servizi B2C nell’UE;vendite a distanza intracomunitarie di beni;cessioni nazionali di beni B2C (solo se effettuate da fornitori presunti). |
Soggetto passivo non stabilito nell’UE | Può ricorrere all’OSS “Non-UE” per le prestazioni di servizi B2C nell’UE | Può applicare l’OSS “UE” per: vendite a distanza intracomunitarie di beni;cessioni nazionali di beni B2C (solo se effettuate da fornitori presunti). |
Carattere onnicomprensivo del regime
L’opzione per il regime OSS implica che per tutte le forniture cui lo stesso si applica l’imposta deve essere dichiarata e versata mediante il meccanismo dello sportello unico.
7 import one stop shop (IOSS)
Le disposizioni applicabili fino al 30.6.2021 prevedono l’esenzione IVA per le importazioni di beni di valore fino a 22,00 euro.
A partire dall’1.7.2021 tale esenzione viene abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE), per cui tutte le merci importate nell’UE, comprese quelle di scarso valore, sono soggette ad IVA.
In tale nuovo contesto, per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati da territori terzi e Paesi terzi, anche ove facilitate da interfacce elettroniche, viene introdotto un nuovo regime speciale denominato Import One Stop Shop (IOSS), disciplinato dagli articoli da 369-terdecies a 369-quinvicies della direttiva 2006/112/CE e, in ambito nazionale, dall’art. 74-sexies.1 del DPR 633/72.
Si segnala, a margine, che è stato introdotto anche un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione per le importazioni di beni di valore modesto, rivolto sostanzialmente a operatori postali e corrieri quale semplificazione facoltativa nel caso in cui l’IOSS non sia stato applicato (artt. 369-sexvicies – 369-septivicies della direttiva 2006/112/CE; art. 70.1 del DPR 633/72).
7.1 Caratteristiche delL’IOSS
Il nuovo regime IOSS, di natura opzionale, consente ai fornitori che effettuano vendite a distanza di beni di valore modesto spediti o trasportati da un Pese terzo o da un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di dichiarare e versare l’imposta dovuta su tali operazioni nello Stato membro di identificazione.
Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA, in quanto il fornitore addebita l’IVA nel momento in cui vende i beni ad acquirenti nell’UE secondo l’aliquota valida nello Stato della cessione, riscuotendola come parte del prezzo di acquisto, ed effettua la dichiarazione e il versamento dell’imposta nel solo Stato membro di identificazione.
Adempimenti
I soggetti che si avvalgono del regime IOSS sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (es. fatturazione e dichiarazione IVA annuale), ma sono tenuti a:
- presentare mensilmente, in via elettronica, entro la fine del mese successivo al mese di riferimento, un’apposita dichiarazione riepilogativa delle operazioni rientranti nel regime;
- versare l’imposta nello Stato di identificazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione;
- conservare per 10 anni la documentazione relativa alle operazioni effettuate nell’ambito del regime ed esibirla su richiesta dell’Amministrazione italiana o delle autorità del Paese di “consumo”.
In analogia con quanto previsto per l’OSS, il soggetto passivo che si avvale dell’IOSS non può detrarre dall’imposta dovuta nell’ambito del regime speciale quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni.
7.2 Ambito applicativo
Possono avvalersi dell’IOSS i soggetti passivi stabiliti nell’UE e i soggetti non stabiliti nell’UE, comprese le interfacce elettroniche che operano come fornitori presunti, per le vendite di beni che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- i beni si trovano in un territorio terzo o in un Paese terzo al momento della vendita e sono trasportati o spediti da o per conto del fornitore verso un consumatore in uno Stato membro (vendite a distanza di beni importati);
- sono spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- non sono soggetti ad accise.
Nomina di un intermediario
I soggetti non stabiliti nell’UE che intendono avvalersi dell’IOSS devono nominare un intermediario (soggetto passivo stabilito nell’UE), salvo che siano stabiliti in un Paese terzo con il quale l’UE ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di IVA ed effettuino vendite a distanza di beni a partire da quello stesso Paese.
8 modalità di Registrazione ai regimi speciali
La registrazione ai regimi OSS e IOSS in Italia è possibile dall’1.4.2021 (cfr. comunicato Ministero Economia e delle Finanze del 29.3.2021). L’Agenzia delle Entrate ha infatti predisposto le necessarie funzionalità telematiche già a partire da tale data.
Le modalità di registrazione sono ora definite dal provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, il quale ha altresì stabilito che l’ufficio competente per le attività di lavorazione delle richieste di registrazione è il Centro operativo di Pescara.
In dettaglio:
- la registrazione al regime OSS “UE” è effettuata on line, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite;
- la registrazione al regime OSS “Non-UE” è effettuata compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate; il Centro operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via e-mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione;
- la registrazione al regime IOSS è effettuata, direttamente o tramite l’intermediario IOSS, compilando un modulo disponibile on line nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Opzione per più regimi
Il medesimo soggetto passivo può registrarsi a più regimi. Ad esempio, un soggetto passivo stabilito nell’UE può avvalersi del regime UE e del regime IOSS.
9 Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 25.6.2021 n. 42, gli operatori potranno inviare all’Amministrazione finanziaria contributi e quesiti riguardanti la nuova disciplina IVA sul commercio elettronico entro il 12.7.2021, alla casella di posta elettronica dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it.
I contributi pervenuti saranno discussi nell’ambito di un webinar che si terrà indicativamente giovedì 22.7.2021.
Resta ferma la possibilità di inviare quesiti alla casella e-mail ossitaly@agenziaentrate.it, che sostituisce, a partire dall’1.7.2021, la casella mossitaly@agenziaentrate.it.
Fonte: Eutekne