Almeno per le srl obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria, si dovrebbe ritornare alla situazione esistente al 2011
È ormai alle cronache il modus operandi dei tribunali italiani che hanno ricevuto le segnalazioni da parte dei Conservatori dei Registri delle imprese, inviate da questi ultimi a quelle srl che, pur al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2477 comma 2 c.c., con particolare attenzione al superamento dei limiti di cui alla lett. c), non abbiano proceduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. I tribunali hanno inviato ai singoli Ordini territoriali una richiesta, al fine di conoscere la disponibilità di dottori commercialisti ed esperti contabili ad assumere la carica.
A fronte di ciò, si è ritenuto, a torto o a ragione, che i tribunali procederanno alla nomina di un sindaco unico (anche perché tale “indicazione” risulta nella segnalazione del Conservatore), ma, a parere di chi scrive, si è forse sottovalutato il problema della revisione legale del bilancio, in questi casi sempre obbligatoria, permanendo semmai il dubbio su quale sia il soggetto abilitato a svolgerla.
Le vicissitudini di questo articolo (cioè l’art. 2477 c.c.) sono tristemente note, frutto di un legislatore che, a cavallo tra il 2011 e il 2012, in una situazione economica obiettivamente difficile, cedendo a dubbie spinte lobbistiche, modificò un testo normativo sino ad allora chiaro, abolendo l’organo di controllo collegiale a favore di un sindaco unico o di un revisore e trasformandolo in un accavallamento di doveri e funzioni, che ancora adesso non smettono di far discutere.
Se nelle spa la revisione legale è ancora oggi attribuita di default a un revisore unico o a una società di revisione, fatti salvi i casi in cui sia attribuibile al Collegio sindacale, ex art. 2409-bis c.c., sino al 2011 nelle srl la stessa era attribuita, sempre di default, al Collegio sindacale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Con l’avvento nel 2012, come ricordato, dell’alternatività sindaco unico/revisore, quello specifico richiamo normativo è stato eliminato e oggi il quarto comma dell’art. 2477 c.c. stabilisce che “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.
Questo generico rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale delle spa ha, a parere di chi scrive, portato all’erronea conclusione di poter continuare ad affidare la revisione all’organo di controllo per disposizione di legge, anziché per disposizione statutaria, ma, come vedremo di seguito, così non è.
Come già sottolineato anche da una parte della dottrina, occorre infatti fare espresso riferimento non solo al più volte richiamato articolo, ma anche alla struttura del codice civile: l’art. 2409-bis c.c. è nel paragrafo dedicato alla revisione legale dei conti e non in quello dedicato al collegio sindacale, a cui va aggiunta la considerazione che il rinvio non è più operato alle “disposizioni in tema di società per azioni”, ma alle “disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”, con ciò intendendosi esclusivamente doveri, poteri, funzionamento e responsabilità.
Se sono noti i requisiti che i componenti del collegio sindacale devono avere qualora si decida e sia possibile affidare all’organo di controllo la revisione legale, maggiori dubbi emergono nelle srl in caso di nomina di un sindaco unico, in quanto, per effetto di quanto sopra descritto, solo in presenza di una specifica attribuzione statutaria e di iscrizione dello stesso al Registro dei revisori legali sarà possibile attribuirgli questa funzione, sicché, in mancanza, dovrà essere obbligatoriamente affiancato da un revisore legale.
Ciò comporta, come confermato anche da Assirevi, Confindustria e Assonime, che, in presenza dell’obbligo di nomina ex art. 2477 c.c., non si potrà sottoporre la srl al solo controllo di legalità (limitandosi alla nomina del solo organo di controllo), perché IV e VII direttiva comunitaria prevedono anche per questo tipo societario la necessaria presenza della revisione legale.
Di quanto sopra è auspicabile che tengano debito conto sia i tribunali per l’affidamento degli incarichi, sia i colleghi al momento della accettazione della carica di sindaco unico.
A ciò si aggiunge, e non va dimenticato, che, mentre all’organo di controllo potrà essere affidata la revisione legale, mai al revisore potrà essere affidata l’attività di controllo sulla legalità dell’amministrazione.
In conclusione, non può non osservarsi come sia più che mai necessario un intervento legislativo volto a correggere evidenti discrasie, frutto di una legiferazione tanto affrettata e superficiale, quanto datata, alla luce del ruolo oggi affidato dal “sistema economico” al solo organo di controllo, e non al revisore, all’interno del nuovo Codice della crisi: si correggano auspicabilmente gli errori del passato e, almeno per le srl obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria, si ritorni alla situazione esistente al 2011, poiché non è pensabile che per queste possa ancora valere il tanto decantato “risparmio dei costi” per un organo di controllo collegiale, il cui valore aggiunto, oltre a essere riconosciuto e voluto dal legislatore, dovrebbe essere apprezzato dall’intero mondo imprenditoriale.
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