Lavoratori impatriati in italia

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Agevolazione fiscale legata ai lavoratori impatriati in Italia dopo un periodo di almeno due anni di lavoro o studio all’estero. Le agevolazioni dopo l’entrata in vigore del Decreto Crescita.

Indice dei contenuti

I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti da lavoratori che hanno trasferito la residenza in italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% (o 10%). articolo 16, commi 1 e 2 del dlgs n 147/15. tutte le informazioni in questa guida.

Una delle misure volte ad incentivare l’ingresso in Italia di lavoratori sicuramente più apprezzate e che ha registrato un ampio utilizzo è il regime dei Lavoratori Impatriati.

Si tratta di una norma introdotta per la prima volta dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15 modificata (per l’ultima volta) dal Decreto Crescita, D.L. n. 34/19. In particolare, come vedremo il Decreto Crescita ha apportato ingenti modifiche alla disciplina dei Lavoratori Impatriati in Italia.

La ratio della misura è intuitiva, garantire una esenzione fiscale ai contribuenti che decidono di trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese.

Per questi lavoratori è riservata una particolare agevolazione fiscale ovvero la possibilità di tassare al 30% i redditi:

  • Da lavoro dipendente;
  • Da lavoro autonomo;
  • Oppure, di impresa,

per 5 periodi di imposta da quello di impatrio in Italia.

La norma risulta particolarmente interessante ed applicabile sia ai cittadini italiani espatriati all’estero, sia a soggetti con cittadinanza estera che impatriano in Italia per lavoro.

La norma è, quindi, volta ad incentivare il rientro in patria di lavoratori che negli ultimi anni vivono stabilmente all’estero. Tuttavia, allo stesso tempo si cerca di invogliare cittadini stranieri a trasferirsi in Italia per lavoro.

L’incentivo, come sempre in questi casi, è costituito da una agevolazione fiscale, legata alla riduzione della base imponibile IRPEF.

Regime dei lavoratori impatriati in italia: la norma

Il regime dei lavoratori impatriati in Italia è disciplinato dall’articolo 16 del DLgs n 147/2015 (Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016).

I redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare (…)

Articolo 16, comma 1, DLgs n 147/15

L’agevolazione in commento prevede un duplice ambito di applicazione. Si tratta dei requisiti richiesti dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 16 DLgs n 147/15.

Ogni soggetto interessato all’agevolazione ha facoltà di verificare in quale dei due ambiti verificare i propri requisiti. In entrambi i casi l’agevolazione a cui si ha beneficio rimane identica.

Vediamo, quindi, i due ambiti dell’agevolazione legata ai Lavoratori Impatriati in Italia.

Articolo 16, comma 1 del dlgs 147/15: requisiti

Il comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs n 147/15, prevede il rispetto di alcuni requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione.

La tassazione del 30% del reddito avviene rispettando le seguenti condizioni:

  • Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
  • Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
  • L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Articolo 16, comma 2 del dlgs 147/15: requisiti

Il successivo comma 2 dell’articolo 16, estende i medesimi benefici fiscali ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n. 238/10. Si tratta dei cittadini dell’Unione Europea, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel proprio Paese di origine:

  • Siano in possesso di un titolo di laurea, abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro, dipendente o autonomo, o un’attività di impresa fuori dal proprio Paese di origine e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;
  • Abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori del proprio Paese di origine e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Relativamente ai rapporti tra i due menzionati commi, la Circolare n. 17/E/2017 ha chiarito che:

l’art. 16, comma 2, però, nonostante richiami espressamente i soggetti della Legge n. 238/10, secondo quanto si evince dal Decreto attuativo, richiede solo alcuni dei requisiti soggettivi” ivi previsti.

In particolare, non si richiede, ad esempio:

né che il lavoratore sia stato precedentemente residente in Italia per almeno ventiquattro mesi e che resti in Italia per almeno cinque anni, né che abbia trasferito la residenza in Italia entro tre mesi dall’inizio dell’attività

Infatti, i soggetti destinatario del comma 2 dell’articolo 16 non devono rispettare nemmeno i requisiti soggettivi previsti per i destinatari del comma 1 del medesimo articolo 16.

Ne deriva che l’ambito di applicazione definito dal comma 2 dell’art. 16 è notevolmente più ampio di quello previsto dal comma 1 della medesima norma.

Le categorie di reddito agevolabili

Rispettando questi requisiti risultano agevolabili le seguenti categorie di reddito:

  • Il reddito da Lavoro Dipendente e assimilato o
  • Il reddito da Lavoro Autonomo
  • Oppure, il reddito di Impresa.

Come precisato nella Circolare n 17/E/2017 dal reddito complessivo, ridotto per effetto del beneficio fiscale, sono scomputati:

  • Gli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del TUIR e
  • Le detrazioni per familiari a carico, di cui all’articolo 12 del TUIR e quelle per tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR).

Detto questo è necessario effettuare alcune considerazione sui punti salienti di questa normativa.

Decorrenza dell’agevolazione impatriati

L’art. 5, comma 2, del D.L. n. 34/2019, prevede che le citate disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto“.

Il D.L. n 34/19 è entrato in vigore dal 1° maggio 2019 e quindi le nuove disposizioni, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020 (si veda anche Risposta a interpello 25 novembre 2019, n. 492).

Il D.L. n. 124/2019 ha sostituito il citato comma 2 dell’art. 5 del D.L. n. 34/2019 con la seguente formulazione:

“Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2” del TUIR” e risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”

Dunque, il D.L. n 124/19 estende l’applicazione di questa agevolazione:

  • Anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (in luogo del 2020) e
  • Già per il periodo d’imposta 2019, purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.

La medesima disposizione prevedrebbe, inoltre, l’istituzione del cd. “Fondo controesodo”, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e destinatari dell’estensione.

In particolare, con decreto saranno stabiliti i criteri per la richiesta di accesso alle prestazioni di tale fondo.

Potenziamento dell’agevolazione legata ai lavoratori impatriati in italia

’agevolazione fiscale legata ai Lavoratori Impatriati può essere ampliata ed estesa anche dopo i cinque anni.

Questo è quanto prevede l’articolo 3-bis del DLgs n 147/15. Tale norma prevede che:

Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti il trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, oppure da coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi il reddito negli ulteriori 5 anni concorre alla formazione del reddito per il 50% del proprio ammontare

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Per ottenere l’ampliamento della durata dell’agevolazione è necessario rispettare queste condizioni:

  • Lavoratori con almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • Nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente, dai figli. L’acquisto può essere anche in comproprietà.

Le condizioni sopra indicate sono alternative tra loro.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare.

Lavoratori impatriati nelle regioni del sud ed isole: reddito tassato al 10%

Vi è una ulteriore riduzione che porta a tassazione solo il 10% del reddito prodotto in Italia per gli impatriati che si trasferiscono in Regioni del Sud.

In questo caso, le regioni interessate sono quelle esposte nella tabella seguente.

Tabella: regioni del sud con agevolazione impatriati maggiorata

AbruzzoPugliaSardegna
MoliseBasilicataSicilia
CampaniaCalabria

Naturalmente, anche in questo caso valgono le condizioni viste precedentemente. Si tratta del periodo estero di 2 anni, con l’impegno a restare in Italia per i successivi 2 anni svolgendo attività lavorativa.

Chiarimenti di prassi relativi all’agevolazione impatriati in italia

Vediamo, di seguito alcuni chiarimenti relativi all’applicazione dell’agevolazione impatriati in commento.

La residenza fiscale degli impatriati

Il primo aspetto che merita attenzione è quello legato alla Residenza Fiscale dei contribuenti. 

Per usufruire dell’agevolazione il contribuente deve aver riportato in Italia la propria residenza fiscale ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86.

Tuttavia, la norma, così come modificata dall’articolo 5 del DL n 34/19, ammette la fruizione dell’agevolazione anche a soggetti impatriati non iscritti AIRE. Tuttavia questo a partire dal 1° gennaio 2020.

La preclusione dell’iscrizione AIRE è ammessa esclusivamente se l’impatrio in Italia avviene da un Paese con cui l’Italia ha in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni.

In pratica, i due anni di residenza fiscale estera devono essere maturati con il requisito dell’iscrizione AIRE. Questo, a meno che, l’impatrio non arrivi da un Paese con convenzione in essere on l’Italia.

L’iscrizione AIRE, assieme alla maturazione di 2 anni di residenza fiscale estera, con “centro degli interessi vitali” all’estero è elemento fondamentale per l’agevolazione. E’ possibile, invece, fare riferimento alle Convenzioni solo se l’impatrio avviene da un Paese convenzionato con l’Italia. In tal caso è possibile superare la mancata iscrizione AIRE.

Sulla base di queste considerazioni, quindi, è necessario prestare adeguata attenzione alla propria situazione. L’obiettivo primario deve essere quello di verificare l’effettività del proprio trasferimento di residenza all’estero.

Superamento dell’iscrizione aire per gli impatriati

Sino all’entrata in vigore del DL n 34/19 l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) durante il periodo precedente
l’ingresso in Italia era fondamentale.

L’Agenzia delle Entrate, aveva difatti specificato, nella che: “tenuto conto della rilevanza del solo dato dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame“.

Si prescindeva, dunque, dall’analisi della situazione soggettiva della persona e dalle eventuali interferenze tra normativa domestica e internazionale. Il tutto, attribuendo rilevanza esclusivamente al mero
dato formale dell’iscrizione anagrafica.

Questa disposizione, particolarmente rigida, è stata superata dall’intervento del DL n 34/19. Tale norma ha inserito l’articolo 5-ter dell’articolo 16 del DLgs n 147/15. La norma dispone che:

i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere
ai benefici fiscali di cui al presente articolo. Purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le
doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)

Agevolazione impatriati anche per i soggetti non iscritti aire negli anni precedenti

Prosegue, poi, la disposizione:

con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati
atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio. Nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del DPR n 600/73, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018. Purché abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi

Su quest’ultimo aspetto si attendono chiarimenti dell’Amministrazione in merito alle modalità con cui i lavoratori possono procedere a godere
del beneficio anche per gli anni passati.

Non è chiaro, difatti, se la norma rappresenti una sorta di “sanatoria” per i contribuenti che si sono avvantaggiati dell’agevolazione pur non essendo iscritti AIRE. Ovvero se possono godere della nuova disposizione anche i lavoratori che prudenzialmente non hanno operato la detassazione.

Per ragioni di coerenza sistematica si dovrebbe ritenere che possano accedere all’agevolazione tutti i contribuenti che potevano, in mancanza di iscrizione AIRE, considerarsi residenti per norma convenzionale.

Rimane comunque determinante comprendere le modalità con cui fornire tale prova.

Leva fiscale per l’impatrio di lavoratori esteri

Il legislatore, quindi, punta sulla leva fiscale, nella speranza di rilanciare la competitività del nostro Paese a livello internazionale. Si tratta di una prospettiva piuttosto ambiziosa volta ad attrarre dall’estero individui di talento.

La ratio, dunque, sembra essere quella di incentivare l’ingresso/il rientro in Italia di persone fisiche. Questo a prescindere dal “contributo” (in termini di capacità, specializzazioni ecc.) che le stesse potrebbero dare al “sistema Paese”.

Risulta, infatti, sufficiente che l’interessato non abbia risieduto in Italia nei due precedenti periodi d’imposta, che l’attività sia prestata prevalentemente in territorio italiano e che il contribuente risieda nel nostro Paese per almeno due anni.

L’uso della leva fiscale non è una novità in Europa. Molti Paesi infatti hanno già da tempo introdotto analoghe agevolazioni (come ad esempio in Belgio, Olanda e Francia).

Anche in Italia, in passato, è già stata utilizzata un’agevolazione di questo tipo. Basti segnalare l’iniziativa legata al rientro di docenti e ricercatori universitari (D.L. n. 185/208). Nonché dei lavoratori dipendenti ed autonomi (il c.d. rientro dei cervelli normato dalla Legge n 238/2010).

Tutte norme che, hanno riscontrato effetti si positivi, ma non certo quelli previsti dal legislatore. L’agevolazione destinata ai lavoratori impatriati, invece, ha avuto dal 2016 ad oggi un ben più positivo riscontro.

Attività lavorativa prestata prevalentemente in italia

Per quanto riguarda la condizione secondo cui l’attività deve essere prevalentemente (vale a dire almeno 183 giorni) prestata in Italia, è necessario fare delle precisazioni.

Si ritiene che possano essere mutuate le argomentazioni sviluppate dall’Amministrazione nella Circolare n. 17/E/2017 sulle conseguenze delle trasferte svolte all’estero.

Computo dei giorni di trasferta

Un primo dubbio riguarda il capire se i giorni trascorsi all’estero in trasferta debbano essere esclusi al fine del calcolo del requisito temporale di residenza fiscale in Italia.

L’Amministrazione ha adottato una soluzione di complessiva apertura. Essa, infatti, afferma che:

non possono essere, invece, computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all’estero, essendo l’attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato

Pertanto, nel caso di “sporadiche” trasferte all’estero, le stesse devono
essere considerate alla stregua di giorni lavorati in Italia.

Il lavoratore qualora non rispetti il predetto requisito temporale, pur essendo fiscalmente residente in Italia, non può fruire del beneficio sul reddito prodotto in Italia per tale periodo di imposta. Tale periodo viene ordinariamente assoggettato a tassazione sull’intera base imponibile.

Se il requisito sussiste solo per alcuni dei periodi di imposta compresi nel quinquennio per il quale è possibile fruire del beneficio, il lavoratore può fruirne solo per gli anni in cui il requisito è soddisfatto.

Il tutto, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio.

Ad esempio, un lavoratore fiscalmente residente in Italia dall’anno “n“, fruitore del beneficio dal medesimo anno, se nell’anno “n+1” non può fruire dell’agevolazione, potrà fruirne per i successivi anni “n+2“, “n+3“, “n+4” sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Redditi da lavoro prodotti in italia

Altro aspetto da chiarire è se l’agevolazione spetti anche per redditi prodotti nel corso del lavoro in terra straniera in regime di trasferta.

Ricordo, difatti, che l’articolo 16, comma 1, riserva la parziale esenzione solo ai redditi prodotti in Italia.

Sul punto è necessario chiarire quanto segue:

qualora l’attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività di lavoro prestata in trasferta all’estero. Naturalmente se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo di imposta

L’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse e a beneficio esclusivo del datore di lavoro non può essere scissa da quella prestata nel territorio dello Stato.

Percepimento di redditi prodotti all’estero

I redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato – nell’ipotesi in cui un soggetto abbia prodotto nei primi mesi dell’anno redditi al di fuori del territorio dello Stato e, rientrato in corso d’anno, risulti fiscalmente residente in Italia – concorrono alla formazione del reddito complessivo in via ordinaria.

Questo, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Lavoratori che rimpatriano in italia dopo un periodo di distacco estero

Altro aspetto che merita chiarimento è la possibilità di ottenere il Regime dei Lavoratori Impatriati per quei soggetti che vivono all’estero in distacco da parte di datore italiano.

Ipotizziamo un cittadino italiano inviato all’estero per distacco presso altra azienda del gruppo.

In questo caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il fatto che l’agevolazione in commento spetta soltanto al verificarsi congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • Il distacco all’estero si sia protratto nel tempo. Ad esempio, il lavoratore deve aver protratto all’estero la propria permanenza al termine di un periodo di distacco;
  • Il lavoratore deve rientrare in Italia con un contratto di lavoro che prevede un ruolo diverso nell’azienda. L’esempio fatto dall’Agenzia delle Entrate è quello di un lavoratore che era inquadrato in distacco con il ruolo di quadro, ed ha ricevuto un contratto da dirigente al rientro in Italia.

Soltanto al verificarsi congiunto di questi requisiti l’agevolazione legata ai lavoratori impatriati si rende applicabile al soggetto che rientra in Italia a seguito di distacco all’estero.


Lavoratori del mondo dello sport ed agevolazione impatriati

Le modifiche apportate al D.Lgs. n. 147/15 dal D.L. n. 34/19 rendono appetibile l’agevolazione impatriati anche ai lavoratori del mondo dello sport professionistico.

Infatti, il venir meno di requisiti come la Laurea, l’alta qualificazione, o il ruolo direttivo rendono più semplice l’esercizio di questa agevolazione. Stessa cosa per la riduzione a 2 anni del periodo di permanenza all’estero.

In questo modo, tantissimi sportivi professionisti potranno beneficiare concretamente di questa agevolazione.

Pensiamo su tutti, allo sport professionistico, ed in particolare modo al mondo del calcio.

Per tutti gli sportivi esteri, lavorare per datore di lavoro italiano sarà più conveniente. Sarà sufficiente aver maturato 2 anni di residenza fiscale estera ed impegnarsi a rimanere in Italia per almeno 24 mesi.

Aspetto importante è che non deve trattarsi necessariamente di soggetti “cittadini italiani“. Questo significa che l’agevolazione è aperta anche a soggetti con cittadinanza non italiana che vengono in Italia per lavoro.

In sostanza questa agevolazione legata ai Lavoratori Impatriati rappresenta una leva cruciale per molte società sportive italiane per la negoziazione di contratti con sportivi provenienti dall’estero.

L’agevolazione, infatti, è in grado di garantire agli sportivi, a parità di costo, una retribuzione netta più alta. Oppure, la medesima retribuzione annua netta con riduzione del loro costo.

Per gli sportivi professionisti l’agevolazione impatriati prevede esclusivamente l’abbattimento del reddito al 50% per cinque periodi di imposta.

Tutte le altre agevolazioni, sopra indicate, ed ordinariamente previste per il regime impatriati sono escluse.

Lavoratori impatriati: richiesta dell’agevolazione

I lavoratori dipendenti per applicare l’agevolazione devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro resa mediante autocertificazione ex DPR n 445/2000 che contiene:

  • Generalità;
  • Codice fiscale;
  • Indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro);
  • Dichiarazione di possedere i requisiti previsti;
  • Indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • Dichiarazione di non beneficiare di altri incentivi (art. 44, DL 78/10, L 238/10, art. 24-bis, TUIR).

A seguito del ricevimento della richiesta il datore di lavoro applicherà le ritenute fiscali sul 30% (10% o 50%, a seconda dei casi) delle somme e dei valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta da parte del dipendente. Questo a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta.

L’avvio dell’agevolazione si ha nel primo periodo di imposta di residenza fiscale italiana del lavoratore.

La richiesta deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).

Certificazione unica con agevolazione impatriati

Il datore di lavoro deve dare evidenza del beneficio applicato nella CU del dipendente:

  • Al rigo 1 della CU deve essere indicato il 30% del reddito da lavoro dipendente;
  • Al rigo 468 della CU (redditi esenti) deve essere indicato il codice 5;
  • Infine, al rigo 469 della CU l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile.

Certificazione unica in caso di mancata applicazione dell’agevolazione

Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscere l’agevolazione (o in assenza di un datore di lavoro italiano) il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.

In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.

Il datore di lavoro dovrà dare evidenza della mancata applicazione del beneficio nella CU del dipendente:

  • Al rigo 1 della CU il reddito in misura piena;
  • Annotazioni del modello CU: il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile. Per usufruire dell’agevolazione il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi.

Agevolazione impatriati per i lavoratori autonomi

Possono accedere al regime fiscale di favore direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso occorre barrare l’apposita casella nel quadro RE del modello Redditi PF.

Inoltre, i lavoratori autonomi possono fruire dell’agevolazione anche in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente. Mi riferisco alle ritenute di acconto, applicate ai sensi dell’articolo 25 del DPR n 600/73, sui compensi percepiti.

In tal caso, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi devono presentare una richiesta scritta ai propri committenti inclusiva di:

  • Generalità;
  • Codice Fiscale;
  • Indicazione della data di rientro in Italia;
  • Dichiarazione di possedere i requisiti richiesti per l’applicazione del regime agevolato;
  • Indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • Dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 D.L. n. 78/00, Legge n 238/10 e dall’articolo 24-bis del DPR n. 917/86.

Successivamente, il committente all’atto del pagamento del corrispettivo opera la ritenuta del 20% prevista dall’articolo 25 del DPR n 917/86 sull’imponibile ridotto del 50%.

Se desideri ricevere la modulistica da presentare al committente o al datore di lavoro contattami per una consulenza personalizzata.


Lavoratori impatriati: ultimi chiarimenti sull’agevolazione

Sono tantissime le domande che arrivano ogni giorno su questa agevolazione. Di seguito ho deciso di riportare una serie di chiarimenti sui principali aspetti di dubbio di questa agevolazione.

Lavoratori impatriati e residenza in italia

Sono esclusi da questa agevolazione i soggetti che non hanno mai effettuato un corretto trasferimento di residenza all’estero.

In particolare gli espatriati che non hanno mai effettuato iscrizione AIRE non sono in regola con l’articolo 2 del TUIR. Quindi, essi non hanno titolo ad usufruire di questa agevolazione.

Questi soggetti, infatti, sono rimasti residenti ai fini fiscali in Italia anche nel periodo trascorso all’estero. Questo per la mancata iscrizione AIRE.

La norma agevolativa sui Lavoratori Impatriati si applica ai soggetti che acquisiscono la Residenza Fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR.

In questo senso, e come vedremo in seguito, sino al 31/12/2019 non conta la residenza fiscale ai fini convenzionali, ma soltanto la normativa fiscale interna.

Meritano attenta valutazione anche quei casi di soggetti operanti in Italia da diversi anni, ma che abbiano mantenuto all’estero il loro centro vitale degli interessi ad esempio personali (famiglia) ed economici, che intendano trasferire la residenza fiscale in Italia. Dalla lettura della norma tali soggetti rientrerebbero quindi nel regime agevolato, ma solo dal 2020.

E’ opportuno quindi effettuare una attenta analisi delle singola posizione del lavoratore per determinare l’applicabilità del regime agevolato.

Periodo di lavoro all’estero

Per quanto riguarda il requisito dello svolgimento di un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi, occorre fare una puntualizzazione.

Questo requisito non sussiste nel caso in cui, ad esempio, un contribuente rientri nel 2019 ed abbia frequentato dal 5 gennaio al 21 dicembre 2017 un corso universitario in Francia ed abbia iniziato a lavorare nel Regno Unito dal 16 aprile 2018.

In tal caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, la permanenza per motivi di lavoro sarebbe inferiore ai 24 mesi.

Diversamente, il requisito potrebbe considerarsi integrato nel caso in cui il rientro avvenisse successivamente al 16 aprile 2020 e l’attività lavorativa fosse prestata all’estero sino a tale data.

Periodo oggetto di agevolazione

Altro elemento che deve essere chiarito è il periodo di applicazione del beneficio.

Pensa al caso di un contribuente residente all’estero dal 15 maggio 2001 al 19 luglio 2019.

Il soggetto è rimpatriato in Italia con iscrizione AIRE del 20 luglio 2019. Questi è stato assunto con contratto a tempo determinato per cinque anni, con decorrenza 1° settembre 2019.

Secondo l’Agenzia delle Entrate il lavoratore può accedere al regime dei lavoratori impatriati a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Ovvero, dal 2020 e per i quattro anni successivi.

Il rimpatrio successivo al 3 luglio 2018 non permette l’applicazione dell’agevolazione ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nel corso di tale anno di imposta.

Estensione dei benefici fiscali

Inoltre, e sempre con la finalità di estendere l’ambito soggettivo del nuovo regime, il Decreto Internazionalizzazione richiama, al comma 2 dell’articolo 16, i soggetti di cui al comma 1, articolo 2, della Legge n. 238/2010, prevedendo l’estensione dei benefici fiscali anche ai seguenti soggetti:

  • I cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia. Soggetti che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • I cittadini dell’Unione Europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia. Soggetti che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Lavoratori impatriati solo con lavoro certo

Al fine di beneficiare del Regime degli Impatriati il dipendente che rientra in Italia deve provare l’esistenza di un accordo con il futuro datore di lavoro.

Accordo finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Questo dovendo sussistere un nesso tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.

È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 919-114/2018 resa dalla Direzione regionale della Calabria.

Risoluzione relativa al caso di un lavoratore dipendente che ha trasferito la residenza in Italia prima di trovare lavoro.

In particolare, secondo l’Agenzia la scadenza di un contratto di lavoro all’estero e il rientro in Italia per un nuovo lavoro non creano nesso necessario.

Se il rientro in Italia è dovuto alla scadenza del contratto di lavoro estero e non da precisi accordi con l’azienda italiana il requisito del nesso non è verificato.


Lavoratori impatriati in caso di distacco di lavoro dipendente all’estero

Uno dei profili di interesse per l’applicazione del regime è l’eventualità che il contribuente svolga la propria attività in regime di distacco o trasferta.

Infatti, la normativa si rivolge a soggetti che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, può accadere che ciò avvenga in un contesto di mobilità internazionale all’interno di un gruppo internazionale.

Le riflessioni dell’Amministrazione finanziaria prendono le mosse dal valorizzare la finalità che ha mosso il legislatore. Individuandola nella volontà di attrarre in Italia soggetti che grazie all’esperienza maturata all’estero possano contribuire allo sviluppo del Paese.

Dipendenti di società estere in distacco in italia

In questo modo, viene riconosciuta la possibilità di applicare il regime degli impatriati ai c.d. lavoratori “inbound”.

Ovvero a quei dipendenti che, in virtù di un distacco in Italia, si trasferiscono nel nostro Paese e rispettano le condizioni dettate dall’articolo 16 del D.Lgs. n 147/2015.

Dipendenti di società italiane in distacco all’estero che rientrano in italia

Di diverso avviso è, invece, il parere dell’Amministrazione con riferimento al caso opposto. Ovvero quello di lavoratori italiani che, una volta trascorso un periodo di distacco all’estero, fanno rientro in Italia.

Tali soggetti, non residenti ai fini fiscali in Italia ai sensi dell’art. 2 del DPRn. 917/86 durante il periodo di permanenza all’estero, si troverebbero nella medesima posizione soggettiva di chi si trasferisce per la prima volta nel Paese.

Ugualmente, rientrando in Italia e trasferendo la residenza fiscale nel Paese, infatti, potrebbero integrare tutte le diverse condizioni previste per l’applicazione del regime degli impatriati.

In tale ipotesi, l’Agenzia non ammette l’applicazione del regime dei lavoratori impatriati ai dipendenti in distacco all’estero che fanno rientro in Italia.

Così, si ritiene che il rientro avvenga in esecuzione delle clausole già presenti nel contratto di lavoro. Non essendo quindi integrata la finalità di attrarre soggetti in Italia. Soggetti che sarebbero rientrati in ogni caso alla luce della temporaneità della loro permanenza all’estero.


Regime dei lavoratori impatriati in caso di trasferte internazionali dei lavoratori dipendenti

In tema di applicazione del regime degli impatriati, una delle questioni più significative riguarda le prestazioni  rese in regime di trasferta internazionale.

Sul punto l’agevolazione fiscale è estesa anche “alle somme corrisposte per l’attività di lavoro prestata all’estero” se di durata inferiore a 183 giorni nel periodo d’imposta.

Ciò trova giustificazione nel fatto che l’attività di lavoro nel corso della trasferta, a differenza del distacco, è resa nell’interesse ed a beneficio del datore di lavoro e questa “non può essere scissa da quella prestata in Italia”.

Quanto al rapporto tra trasferte estere e regime fiscale agevolato, è possibile individuare una disomogeneità di trattamento. Questo tra soggetti che beneficiano del regime dei lavoratori impatriati ai sensi del comma 1 dell’art. 16 e quelli disciplinati dal comma 2.

Pprevalenza della prestazione lavorativa in italia

Infatti, le argomentazioni dell’Amministrazione muovono dal concetto di prevalenza della prestazione lavorativa in Italia. Questo come espressamente riconosciuto dall’articolo 16 D.Lgs. n. 147/2015 con riferimento al comma 1.

L’agevolazione fiscale ai sensi del comma 1 è subordinata alla verifica della prevalenza delle prestazioni lavorative effettuate nel territorio dello Stato. Questo rispetto all’attività lavorativa prestata nel corso dell’anno.

Durata della trasferta

Alla luce ditale elemento, infatti, assume rilevanza il fatto che la trasferta estera abbia avuto una durata superiore o inferiore ai 183 giorni. Questo avuto riguardo al periodo d’imposta oggetto di analisi.

Così, quando il requisito della prevalenza della produzione del reddito in Italia sia rispettata, laddove la trasferta all’estero si sia protratta per meno di 183 giorni, anche le somme corrisposte per l’attività di lavoro prestata al di fuori del territorio italiano sono comprese nel novero dei redditi agevolabili.

Al contrario, quando la trasferta all’estero abbia avuto durata superiore ai 183 giorni, il contribuente non integra una delle condizioni previste dalla norma per l’applicazione del regime di favore.

In tale ipotesi, la conseguenza prospettata dall’Amministrazione è quella di escludere dalla tassazione di favore tutti i redditi di lavoro dipendente prodotti nel corso dell’anno d’imposta in questione. Inclusi quelli prodotti in Italia.

Ciò però non farebbe decadere dal regime speciale per gli altri periodi d’imposta, nel limite di cinque anni. Anni nel corso dei quali il contribuente integra tutte le condizioni previste dal legislatore.

Venendoinvece alle previsioni dettate in tema di comma 2, giova segnalare che, tra le condizioni previste per la fruizione della norma, il legislatore non haprevisto la prevalenza della produzione di redditi di fonte italiana.

Conseguentemente, la decadenza dalla fruizione del beneficio prevista in applicazione del comma 1, non si verifica allorché il contribuente fruisca del regime agevolato ai sensi del comma 2.

In tal caso, nell’ipotesi di trasferta all’estero eccedente i 183 giorni, resta ferma la preclusione alla fruizione del regime di favore con riferimento ai redditi prodotti all’estero in occasione della trasferta.

Tuttavia, la tassazione agevolata sarebbe applicabile ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia nel corso del medesimo periodo d’imposta.

Le sanzioni in caso di decadenza dall’agevolazione impatriati

Che cosa accade a chi applica questa agevolazione pur non avendone diritto?

Questa agevolazione si richiede con una autocertificazione, quindi, è responsabilità esclusiva del lavoratore la sua applicazione.

In particolare, la decadenza dell’agevolazione può essere contestata quando:

  • Non vi è documentazione sufficiente a dimostrare i due anni precedenti all’impatrio in Italia di residenza fiscale estera;
  • Non vi sia il mantenimento della residenza fiscale italiana per almeno due anni dall’impatrio.

Nel caso in cui si riscontri che non sono stati rispettati i requisiti per l’applicazione di questa agevolazione si applicano delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di decadenza dall’agevolazione sono quelle di dichiarazione infedele.

In questo caso, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ottenimento dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di procedere per il recupero dei benefici già fruiti, con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Per fare questo l’Amministrazione finanziaria emette un documento (avviso di accertamento) in cui, per ogni annualità fruita si recupera l’imposta non versata e si applicano le relative sanzioni amministrative.

Si tratta, ordinariamente delle sanzioni amministrative dovute per infedele dichiarazione. La sanzione va dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versate.

Attenzione però, perché in alcuni casi è possibile arrivare anche all’applicazione di sanzioni penali, sempre per infedele dichiarazione. Si tratta del reato tributario disciplinato dall’articolo 4 del DLgs. n. 74/00.

La fattispecie di reato penale si realizza al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

  • Evasione d’imposta di 100.000,00 euro per ogni singola imposta, quindi ad esempio IRES/IRPEF o IVA;
  • Elementi attivi sottratti all’imposizione (ricavi o costi) di almeno 3.000.000 euro. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3.000.000,00 euro.

Consiglio, quindi, di prestare la massima attenzione e rivolgervi sempre ad un esperto.

Agevolazione legata ai lavoratori impatriati in italia: conclusioni

L’agevolazione fiscale legata ai Lavoratori Impatriati, così come modificata dal DL n 34/19 rappresenta un forte incentivo all’impatrio in Italia.

Questo non solo per i cittadini italiani emigrati all’estero, ma anche per soggetti esteri che possono puntare a venire a lavorare nel nostro Paese.

Non vi è alcun riferimento alla nazionalità del soggetto che può usufruire dell’agevolazione. Tutti i requisiti “tecnici” di questa agevolazione sono venuti meno.

Sostanzialmente qualunque impresa può pensare di assumere personale estero, abbattendo del 70% i costi, a parità di salario del lavoratore. Oppure, al contrario, il lavoratore, a parità di costi per l’azienda, può ottenere un salario più elevato.

Pensa a quali ripercussioni può avere questa norma nel mondo dello sport professionistico, dei manager di alto livello, oppure dei professionisti.

Non solo, dal 2020 l’agevolazione riguarda anche i soggetti che avviano attività di impresa in Italia. L’agevolazione prevedeva già l’impatrio per l’esercizio di attività in forma autonoma, ma solo di tipo professionale.

Adesso gli imprenditori che verranno in Italia potranno godere dell’agevolazione anche per quanto riguarda il reddito di impresa costituita in Italia.

Insomma, questa agevolazione, per come è concepita attualmente può davvero rappresentare una leva importante per attrarre in Italia ogni tipo di lavoratore qualificato.

La cosa importante è applicare correttamente l’agevolazione e verificare con esattezza la presenza dei requisiti richiesti.

Agevolazione legata ai lavoratori impatriati: faq

Di seguito le principali domande che mi arrivano sull’agevolazione impatriati.

  1. A quanto si riduce il reddito imponibile con l’agevolazione?Il reddito imponibile IRPEF, legato a lavoro dipendente, autonomo o di impresa, è ridotto al 30%. Il reddito imponibile si riduce al 10% se ci si trasferisce in una delle Regioni del Sud d’Italia.
  2. Quanti anni dura l’agevolazione dei lavoratori impatriati?L’agevolazione impatriati ha una durata di 5 anni a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana. L’agevolazione si estende per ulteriori 5 anni se si acquista un immobile in Italia o se avviene la nascita di un figlio.
  3. Quali sono i requisiti per ottenere l’agevolazione impatriati?– Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
    – Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
    – L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
  4. Se non sono iscritto AIRE posso godere dell’agevolazione?L’agevolazione impatriati è fruibile anche senza iscrizione AIRE per i rimpatrii che avvengono dal 2020. I soggetti rientrati in Italia in precedenza devono continuare ad applicare l’agevolazione di cui al Dlgs n 147/15 (ante le modifiche del DL n 34/19).
  5. Posso applicare l’agevolazione se in Italia apro partita IVA in regime forfettario?L’agevolazione impatriati si applica solo ai redditi imponibili IRPEF. Il regime forfettario essendo imposta sostitutiva non rende applicabile l’agevolazione impatriati. Devi, quindi, effettuare una valutazione di convenienza tra i due regimi.
  6. Che cosa succede se rimano in Italia per meno di 24 mesi dall’impatrio?In questo caso si perde l’agevolazione. Oltre alla restituzione delle maggiori imposte non pagate, anche sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi. Le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta e non versata. Questo per ogni annualità di agevolazione goduta.
  7. Durante il periodo di impatrio in Italia posso godere dell’agevolazione anche se cambio datore di lavoro?Si, l’agevolazione è fruibile anche in caso di cambiamento del datore di lavoro.

Lavoratori impatriati: consulenza fiscale

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Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati allora non perdere questa occasione.

Se lo desideri posso esserti di aiuto per valutare la tua situazione personale per verificare se sei in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma per ottenere l’agevolazione.

Ti indicherò i passaggi da fare per ottenerla e se vorrai potrò assisterti per la tua dichiarazione dei redditi in Italia.

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