Confermato nel decreto Sostegni-bis convertito anche il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino dell’industria tessile e della moda
A seguito della conversione in legge del DL 73/2021, per sostenere l’industria conciaria e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è stata prevista l’istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
L’incentivo è previsto dall’art. 8, commi da 2-bis a 2-sexies, inseriti nell’iter di conversione.
Le risorse del suddetto fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di 5 milioni di euro all’Unione industriale biellese (di cui all’art. 1 commi 157 e 158 della L. 178/2020).
Con apposito DM (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021), sono stabiliti:
– le modalità di erogazione delle risorse del fondo in oggetto;
– i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili;
– le spese ammissibili;
– le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute.
Per espressa disposizione normativa, le risorse del fondo in esame sono concesse nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche.
Nei primi due commi dell’art. 8 dello stesso DL 73/2021, trova invece conferma, senza modifiche sostanziali rispetto alla versione originaria, la proroga al 2021 del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.
In particolare, il credito d’imposta è concesso:
– ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (da individuare sulla base di un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di prossima emanazione);
– limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti “solari”);
– nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 comma 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il credito d’imposta:
– è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l’anno 2021, e 150 milioni di euro, per l’anno 2022;
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (in pratica, per i soggetti “solari”, i crediti d’imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022).
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, saranno stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima, con il quale verranno stabilite altresì:
– le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei suddetti limiti di spesa;
– le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della disposizione in esame.
Il provvedimento in esame avrebbe dovuto essere emanato entro il 25 giugno 2021 (30 giorni dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del DL 73/2021), ma ad oggi, a quanto ci consta, se ne sono perse le tracce.
Fonte: Eutekne