In caso di reverse charge esterno il soggetto non residente può comunque emettere un documento non rilevante ai fini IVA
La circostanza che nell’ambito delle operazioni (rilevanti nel territorio dello Stato) effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadano su quest’ultimo, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell’imposta, specificando che l’IVA afferente all’operazione sarà assolta dal cessionario/committente. In tal caso, la fattura, valida soltanto a fini contabili, può essere emessa in formato elettronico via SdI, riportando, in luogo dell’imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”).
È questa, in sintesi, la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 58, pubblicata ieri sul proprio sito.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Amministrazione finanziaria concerne una società sammarinese che intende conferire a un centro di logistica situato in Italia l’incarico di gestire le spedizioni dei propri prodotti a clienti italiani, residenti nell’Unione europea o in Paesi terzi.
Posto che il periodo di permanenza dei beni nei locali dello spedizioniere non sarebbe configurabile come “sosta tecnica” (si veda in proposito la risposta a interpello 20 giugno 2023 n. 356), l’operatore sammarinese potrebbe importare i beni in Italia mediante il proprio rappresentante fiscale, il quale si farebbe poi carico di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio per le cessioni intra Ue e per le esportazioni, nonché di trasmettere, sempre via SdI, un documento valido ai soli fini contabili nei confronti dei cessionari, soggetti passivi italiani.
L’Amministrazione finanziaria, richiamando la propria prassi, ricorda che i beni provenienti dalla Repubblica di San Marino “costituiscono a tutti gli effetti importazioni in territorio comunitario che sottostanno a regole diverse a seconda che siano destinati agli altri Stati comunitari ovvero all’Italia” (risoluzione Agenzia Entrate 6 maggio 2009 n. 123).
In ambito B2B, nel primo caso (da operatore economico sammarinese a uno Stato Ue), l’imposta viene assolta tramite procedura doganale, mentre nel secondo caso, “in mancanza di una dogana fisica tra Italia e San Marino”, l’assolvimento dell’IVA può avvenire grazie a due procedure alternative:
– addebito dell’imposta in fattura da parte del soggetto passivo sammarinese, tenuto al versamento della stessa al proprio Ufficio tributario, il quale, a sua volta riversa l’importo al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
– emissione di fattura senza applicazione dell’IVA e assolvimento della stessa da parte del cessionario nazionale mediante inversione contabile ex art. 17 del DPR 633/72.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che laddove il cedente o prestatore sia un soggetto passivo non residente e il cessionario o committente sia, invece, un operatore stabilito “è solo su quest’ultimo, ove soggetto passivo, che, a norma dell’articolo 17, secondo comma, ricadono gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta” (risoluzione 25 agosto 2010 n. 89).
Nessun adempimento è quindi richiesto al cedente o prestatore non residente, anche nel caso in cui questi si sia identificato nel territorio dello Stato o abbia nominato un rappresentante fiscale. Ciò nondimeno, l’ordinamento interno non esclude che “in relazione ad una cessione interna il rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze – emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell’IVA”, con indicazione della circostanza che l’imposta verrà assolta da quest’ultimo (si vedano ancora risoluzioni n. 89/2010 e n. 21/2015).
Premesso quanto sopra, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 27 novembre 2018 n. 15 e nella propria “Guida alla compilazione delle Fatture elettroniche e dell’esterometro”, il soggetto passivo che decida di emettere una fattura elettronica via SdI per certificare operazioni non rilevanti ai fini dell’imposta, dovrà utilizzare il codice “Natura” N2.2.
Venendo al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria conferma che a fronte dell’importazione dei beni dalla Repubblica di San Marino mediante rappresentante fiscale, la successiva cessione nel territorio dello Stato ad operatore nazionale “non ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica”. Tuttavia, come detto, il rappresentante fiscale potrà emettere un documento “fattura” in formato elettronico via SdI (valido solo ai fini contabili), riportando, oltre al codice N2.2, l’indicazione che l’imposta afferente all’operazione sarà assolta dal cessionario ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72.
Con riguardo, invece, alle cessioni operate nei confronti di soggetti non residenti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che gli obblighi IVA, in aderenza a quanto previsto dall’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 devono essere adempiuti dal fornitore stabilito all’estero, direttamente, se identificato in Italia, o tramite un proprio rappresentante fiscale, secondo le modalità ordinarie, ossia “senza applicazione del reverse charge e, di certo, senza obbligo di fatturazione elettronica” (si vedano anche risposte a interpello n. 11/2020 e n. 575/2022).
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