Contributi previdenziali ridotti nel regime forfetario: Dubbi per le nuove attività

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La Legge 190/2014, agli articoli 1, commi 76-84, introduce un’agevolazione contributiva per gli imprenditori che operano nel regime forfetario. Questa agevolazione consiste in una riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS, sia sul reddito minimale che su quello eccedente.

Secondo l’art. 2, comma 29, della Legge 335/95, in relazione alla Gestione separata INPS (art. 1, comma 77, della Legge 190/2014), tale agevolazione prevede l’accredito di tutti i contributi mensili per ciascun anno solare per coloro che versano un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2024, pari a 18.415 euro).

Se il versamento complessivo è inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, viene accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Tuttavia, l’adesione a questa riduzione contributiva deve essere valutata attentamente per gli eventuali effetti negativi sulla maturazione dei requisiti e sulla misura del trattamento pensionistico futuro.

Per i soggetti che avviano una nuova attività nel 2024 e intendono aderire al regime forfetario, è importante comunicare la scelta dell’agevolazione tempestivamente rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, per permettere all’Istituto di predisporre la tariffazione annuale (circolare INPS del 7 febbraio 2024 n. 33, § 8).

I soggetti già attivi che non hanno manifestato in precedenza l’adesione devono compilare e trasmettere, entro il 28 febbraio 2024, l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti nell’area riservata del sito dell’INPS. In caso contrario, l’accesso è precluso per l’anno in corso e sarà necessario presentare una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Per gli imprenditori che hanno già applicato la riduzione nel 2023, l’adesione si rinnova di anno in anno fino alla comunicazione di revoca.

Secondo il comma 82 dell’art. 1 della Legge 190/2014, l’agevolazione cessa di avere effetto dall’anno successivo a quello in cui manca un requisito d’accesso o si verifica una delle cause ostative. Tuttavia, questa disposizione non sembra coordinata con la previsione di fuoriuscita immediata dal regime forfetario per superamento del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi in corso d’anno (art. 1, comma 71, secondo e terzo periodo, della Legge 190/2014).

Secondo le bozze delle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF 2024, l’agevolazione è contrassegnata con il codice C nella colonna 7 del rigo RR2. Tuttavia, per gli iscritti al regime forfetario che superano il limite di ricavi nel corso del 2023 e ne escono immediatamente, dovrebbe essere indicato il codice D.

Pertanto, sembra che durante l’anno in cui si verifica la fuoriuscita immediata dal regime forfetario, l’agevolazione contributiva continui ad essere operativa, anche se trova applicazione il regime ordinario per l’IRPEF e l’IVA.

L’adesione e la rinuncia all’agevolazione devono essere comunicate entro il 28 febbraio, come indicato anche dal messaggio INPS n. 15/2019. La mancata adesione comporta l’applicazione della disciplina ordinaria per la determinazione e il versamento della contribuzione dovuta, e l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione, anche se il contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applica nuovamente il regime forfetario ai fini reddituali. Tuttavia, non è chiaro se la decadenza dal regime agevolato abbia effetti solo sull’attività per cui è stato applicato o si estenda ad altre nuove attività avviate dallo stesso contribuente.

Nel caso di chiusura della partita IVA per un’attività e avvio di una nuova attività con una nuova partita IVA, potrebbe essere possibile applicare nuovamente il regime forfetario. Tuttavia, l’INPS sembra adottare una posizione restrittiva, come evidenziato nella circolare n. 29/2015, in cui si afferma che l’abbandono del regime agevolato ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

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