Il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter Dpr 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis Dlgs 462/1997).
Il Dlgs 159/2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) ha modificato la disciplina della rateazione.
La nuova disciplina prevede:
- l’aumento del numero massimo di rate trimestrali, per importi dovuti fino a 5.000 euro, che passa da 6 a 8 (resta fermo, invece, il numero massimo di 20 rate per importi superiori a 5.000 euro)
- l’introduzione del principio di “lieve inadempimento” (articolo 15-ter Dpr 602/1973)
- in caso di decadenza dalla rateazione, l’iscrizione a ruolo dei soli “residui” importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
- la modifica dei termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle ipotesi di decadenza dalla rateazione e di tardività nel versamento delle rate successive alla prima (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, mentre la disciplina previgente stabiliva che la notifica della cartella fosse effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo).
- La nuova disciplina si applica anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.
Le modifiche si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta:
- 2014, per la rateazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
- 2013, per la rateazione delle somme dovute a seguito del controllo formale
- 2013, per la rateazione delle somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, percepiti a titolo di emolumenti arretrati e simili
- 2012, per la rateazione delle somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, percepiti a titolo di TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale.
Relativamente ai periodi d’imposta precedenti continua ad applicarsi la disciplina previgente (articolo 3-bis del Dlgs n° 462/1997, nella versione in vigore fino al 21 ottobre 2015).