La normativa fiscale stabilisce a carico degli imprenditori e dei lavoratori autonomi una serie di obblighi contabili — in materia di imposte sui redditi e di IVA. Tali obblighi si differenziano in base al regime contabile del soggetto.
Attualmente sono previsti i seguenti regimi contabili:
— ordinario (disciplinato dal titolo II del D.P.R. 600/73);
— semplificato, per i contribuenti minori (art. 18 D.P.R. 600/73);
— per i contribuenti minimi (introdotto dall’art. 1, co. 96-117, L. 244/2007 e in seguito modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011);
— forfettario degli enti non commerciali (art. 4 D.Lgs. 460/97);
— forfettario per i contribuenti minimi (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014).
L’entrata in vigore di quest’ultimo regime ha comportato l’abrogazione sia del regime dei contribuenti minimi ex art. 27 D.L. 98/2011, che pur tuttavia continuerà ad essere applicato per un certo periodo di tempo, sia di quello agevolato per le nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000.
L’adozione di un regime in luogo di un altro è subordinata all’esistenza di condizioni diverse a seconda che si tratti di imprenditori o esercenti arti e professioni.
Inoltre, il nostro ordinamento detta disposizioni ad hoc per la determinazione del reddito d’impresa, per le attività di allevamento di animali e per altre attività agricole.
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