Nuova circolare AdE per la Fatturazione Elettronica dal 1 Luglio 2019


Fattura elettronica, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: dalla data di emissione, passando per l’esterometro e fino alle novità in arrivo dal 1° luglio 2019.

In vista del termine del periodo transitorio e con l’avvio delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolare sulla data di emissione della fattura elettronica così come sui soggetti obbligati all’invio dell’esterometro.

Regimi contabili

La normativa fiscale stabilisce a carico degli imprenditori e dei lavoratori autonomi una serie di obblighi contabili — in materia di imposte sui redditi e di IVA. Tali obblighi si differenziano in base al regime contabile del soggetto.
Attualmente sono previsti i seguenti regimi contabili:

ordinario (disciplinato dal titolo II del D.P.R. 600/73);

semplificato, per i contribuenti minori (art. 18 D.P.R. 600/73);

per i contribuenti minimi (introdotto dall’art. 1, co. 96-117, L. 244/2007 e in seguito modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011);

forfettario degli enti non commerciali (art. 4 D.Lgs. 460/97);

forfettario per i contribuenti minimi (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014).

L’entrata in vigore di quest’ultimo regime ha comportato l’abrogazione sia del regime dei contribuenti minimi ex art. 27 D.L. 98/2011, che pur tuttavia continuerà ad essere applicato per un certo periodo di tempo, sia di quello agevolato per le nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000.

L’adozione di un regime in luogo di un altro è subordinata all’esistenza di condizioni diverse a seconda che si tratti di imprenditori o esercenti arti e professioni.
Inoltre, il nostro ordinamento detta disposizioni ad hoc per la determinazione del reddito d’impresa, per le attività di allevamento di animali e per altre attività agricole.

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Work for equity tramite assegnazione di azioni o quote di startup innovative

Il “work for equity” è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 179 del 2012 (Decreto Crescita 2.0) per le startup innovative e poi esteso alle pmi innovative dal D.L. n. 3 del 2015. Con questa espressione si intende la remunerazione di consulenti, professionisti e, in generale, fornitori di opera e servizi (diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi1), tramite l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi di startup. Per incentivare l’utilizzo di queste forme di remunerazione, la disciplina speciale ha previsto rilevanti agevolazioni fiscali2.

L’obiettivo del work for equity è favorire l’accesso delle startup a prestazioni professionali qualificate che, nella maggior parte dei casi, per la loro onerosità, non potrebbero essere altrimenti fruite dalle giovani imprese, le quali generalmente fronteggiano una carenza di liquidità.

(per continuare la lettura puoi cliccare sul link sottostante)

https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/23/work-for-equity-tramite-assegnazione-di-azioni-o-quote-di-startup-innovative-criticita

Report Incubatori Italiani 2018


Secondo le analisi svolte dal Social Innovation Monitor (SIM) del Politecnico di Torino sono 275 le startup, iscritte al registro delle imprese entro il 31/12/2017, per le quali risulta una partecipazione azionaria da parte di incubatori e acceleratori italiani. E gli incubatori e gli acceleratori si confermano attenti alle primissime fasi di sviluppo dei progetti imprenditoriali: 3 su 10 dei soggetti da loro accelerati sono team imprenditoriali che non hanno ancora costituto la propria impresa e sono 205 (sulle 275 di cui sopra) le imprese per le quali gli incubatori e acceleratori sono tra i fondatori.

Più della metà degli incubatori supporta organizzazioni a significativo impatto sociale. In particolare il settore più rappresentato da queste imprese è quello della salute e del benessere, seguito dal settore della cultura, delle arti e dell’artigianato.

Si conferma il dato del 41,1 % delle start up incubate che operano in servizi di informazione e comunicazione. Il secondo settore più rappresentato rimane quello legato ad attività professionali, scientifiche e tecniche, con il 26,4% del totale.

Fonte: Social Innovation Monitor (SIM) del Politecnico di Torino

Regole contabili applicate da soggetti IAS/OIC adopter. Il Fisco può giudicarne la validità?

A seguito delle significative modifiche normative riguardanti il bilancio d’esercizio, molte scelte civilistiche assumono ora rilevanza anche ai fini fiscali. Sembra quindi del tutto coerente che il Fisco possa procedere al riscontro della corretta applicazione delle regole contabili, proprio perché queste assumono valenza anche fiscale. Se l’ipotesi di palese errata applicazione di un principio contabile è, però, suscettibile di reazione da parte del Fisco mediante rettifica della dichiarazione dei redditi, desta perplessità l’eventuale reinterpretazione dei fatti presupposto e, quindi un apprezzamento della situazione di fatto tale da far preferire al Fisco l’applicazione di una regola diversa da quella adottata dal soggetto controllato.

http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2019/02/08/regole-contabili-applicate-da-soggetti-ias-oic-adopter-fisco-puo-giudicarne-validita

Accordo Italia-Cina: nuove opportunità per le imprese

Il Memorandum of understanding siglato dall’Italia con la Cina, che spaventa una parte dell’UE, non è un accordo commerciale, bensì una dichiarazione di comuni intenti basata su principi che guideranno la collaborazione bilaterale e che possono sintetizzarsi nel rispetto degli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite, delle leggi e dei regolamenti nazionali. In particolare, l’intesa vuole favorire la creazione di nuove infrastrutture nel settore dei trasporti per ridurre i costi di movimentazione delle merci, potenziando, in primo luogo, i porti di Trieste e Genova. Qual è il giudizio europeo?

http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/03/30/accordo-italia-cina-nuove-opportunita-imprese

Bonus quotazione PMI: domanda entro il 31 marzo

Le PMI che hanno ottenuto nel 2018 la quotazione in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro UE o dello Spazio economico europeo devono inoltrare domanda al Ministero dello Sviluppo Economico per poter fruire del credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2018, entro il 31 marzo 2019. Invece, entro il prossimo 30 aprile, il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento, ovvero il diniego, dell’agevolazione e l’importo effettivamente spettante. Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato alla società il riconoscimento del credito d’imposta.

http://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2019/03/30/bonus-quotazione-pmi-domanda-entro-31-marzo

Le principali scadenze 2019

A partire dal 1° gennaio 2019 è entrato a pieno regime l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica in formato XML con transito obbligatorio per il S.D.I. sia nei rapporti B2B che B2C, tra soggetti residenti o stabiliti; fatturazione elettronica che fa venire meno il c.d. spesometro per il quale però nel 2019 saranno da effettuare, entro il 28 febbraio le comunicazioni afferenti l’ultimo semestre 2018 o gli ultime due trimestri per chi non ha scelto l’invio semestrale; ma questa, al di là delle scadenze fiscali di routine, è solo una delle date da evidenziare nel 2019; basti pensare a quelle legate alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale 119/2018, disposizioni che portano diverse scadenze legate ad esempio alla rottamazione-ter o alle novità di cui alla Legge di Bilancio 2019 che è intervenuta ampliando le possibilità di accesso al regime forfettario a cui è legato l’obbligo di comunicare all’Inps entro il 28 febbraio l’eventuale adesione al regime contributivo agevolato con riduzione del 35% del monte contributivo.

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Regime forfettario 2019

La prima fase dell’«operazione flat tax» annunciata dal Governo prende avvio dalle partita Iva. Con la legge di Bilancio (145/2018) è stata allargata la porta d’accesso al regime forfettario, che prevede per gli autonomi – professionisti o imprenditori – la tassa piatta al 15%, sostituiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Tassa che si riduce al 5% per le persone fisiche che iniziano nuove attività, per il periodo d’imposta di avvio e per i quattro anni successivi.

Senza dimenticare il vantaggio di non dover emettere le fatture in formato elettronico (tranne quelle, eventuali, verso la Pa) e di non dover conservare in modalità elettronica le e-fatture ricevute (a meno che il contribuente non abbia comunicato al proprio fornitore la Pec o il codice destinatario).

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Divieto fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie

Che la fattura elettronica potesse costituire un problema, soprattutto in materia di privacy, è circostanza nota, così come è noto che tra le categorie maggiormente interessate dalla questione vi sono gli operatori sanitari, in stretta connessione con la tipologia di dato trattato. Per questa ragione, sul punto era già intervenuto il DL 119/2018, con introduzione dell’articolo 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) che prevedeva l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – limitato all’anno 2019 – per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Tale articolo 10-bis del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è stato nuovamente “rimaneggiato”, seppure con una riformulazione che non si può definire “felice”, in sede di Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n. 145. 

Fonte: Fiscal Focus