Contributi previdenziali ridotti nel regime forfetario: Dubbi per le nuove attività

La Legge 190/2014, agli articoli 1, commi 76-84, introduce un’agevolazione contributiva per gli imprenditori che operano nel regime forfetario. Questa agevolazione consiste in una riduzione del 35% della contribuzione dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS, sia sul reddito minimale che su quello eccedente.

Secondo l’art. 2, comma 29, della Legge 335/95, in relazione alla Gestione separata INPS (art. 1, comma 77, della Legge 190/2014), tale agevolazione prevede l’accredito di tutti i contributi mensili per ciascun anno solare per coloro che versano un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per le Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti (per il 2024, pari a 18.415 euro).

Se il versamento complessivo è inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, viene accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Tuttavia, l’adesione a questa riduzione contributiva deve essere valutata attentamente per gli eventuali effetti negativi sulla maturazione dei requisiti e sulla misura del trattamento pensionistico futuro.

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Esonero contributivo parziale per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private

1 premessa

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Di seguito si analizza l’esonero contributivo per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

L’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS è stato analizzato in una precedente circolare.

2 ambito soggettivo

L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti, entro la data di entrata in vigore della L. 30.12.2020 n. 178 (ossia, l’1.1.2021), agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (Casse previdenziali private).

Nella seguente tabella si riportano gli Enti e i professionisti rientranti nell’esonero in argomento, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica al DL 22.3.2021 n. 41 (DL “Sostegni”).

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