Superbonus del 110% – Novità

1 premessa

Gli artt. 33 e 33-bis del DL 31.5.2021 n. 77 (c.d. DL “Semplificazioni”), conv. L. 29.7.2021 n. 108, modificando l’art. 119 del DL 34/2020, hanno previsto alcune novità che impattano sul “superbonus del 110%”.

Le suddette disposizioni stabiliscono sostanzialmente:

  • che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere “trainati” nel superbonus anche se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di miglioramento sismi­co e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica;
  • che per gli immobili delle ONLUS, ODV e APS, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione potrebbe aumentare;
  • che per gli interventi da realizzare, salvo soltanto quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la CILA, senza che sia necessaria quindi l’attestazione della regolarità dell’immobile;
  • l’allungamento del termine entro cui deve essere spostata la residenza in un immobile oggetto di interventi agevolati con il superbonus, per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa;
  • l’allungamento del termine entro cui le imprese devono cedere le unità immobiliari affinchè gli acquirenti possano fruire del c.d. “sismabonus acquisti”.
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Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro

1 premessa

Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l’an­nullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.

L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Per il perfezionamento dell’annullamento:

  • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
  • l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.

L’annullamento si perfeziona secondo la procedura e le date individuate con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).

Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possi­bi­lità di rimborso.

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Esonero contributivo parziale per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private

1 premessa

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Di seguito si analizza l’esonero contributivo per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

L’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS è stato analizzato in una precedente circolare.

2 ambito soggettivo

L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti, entro la data di entrata in vigore della L. 30.12.2020 n. 178 (ossia, l’1.1.2021), agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (Casse previdenziali private).

Nella seguente tabella si riportano gli Enti e i professionisti rientranti nell’esonero in argomento, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica al DL 22.3.2021 n. 41 (DL “Sostegni”).

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Incentivati i distretti del settore conciario

Confermato nel decreto Sostegni-bis convertito anche il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino dell’industria tessile e della moda

A seguito della conversione in legge del DL 73/2021, per sostenere l’industria conciaria e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico è stata prevista l’istituzione di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
L’incentivo è previsto dall’art. 8, commi da 2-bis a 2-sexies, inseriti nell’iter di conversione.

Le risorse del suddetto fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti già beneficiari del contributo di 5 milioni di euro all’Unione industriale biellese (di cui all’art. 1 commi 157 e 158 della L. 178/2020).

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Biennio di permanenza in Italia degli impatriati computato con criteri fiscali

Secondo l’Agenzia delle Entrate non è necessario rimanere in Italia per un biennio di calendario

I soggetti che intendono fruire dell’agevolazione relativa ai lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 devono, tra le altre, rispettare una particolare regola di cautela che si sostanzia nella permanenza in Italia per almeno 2 anni.

Va detto che tale requisito rappresenta un unicum posto che le altre agevolazioni, pur legate all’acquisizione della residenza in Italia, come ad esempio il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR o il regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera di cui all’art. 24-ter del TUIR, non prescrivono un periodo minimo di permanenza in Italia.

Diversamente, per ciò che concerne gli impatriati, l’art. 3 del DM 26 maggio 2016 dispone che “il beneficiario degli incentivi di cui al predetto articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, decade dal diritto agli stessi laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi”.
La prassi di commento all’agevolazione non fornisce chiarimenti in merito allo specifico regime sanzionatorio; non è quindi chiaro se, nella predetta ipotesi di decadenza, risulti applicabile la sanzione per omesso versamento o quella, maggiormente gravosa, per dichiarazione infedele.

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Ulteriore proroga dei versamenti al 15.9.2021

1 premessa

Con il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del ter­mine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:

  • dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

In sede di conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “decreto Sostegni-bis”), è stata disposta l’ulteriore proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.

Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM 28.6.2021. Perde di rilevanza anche la questione se fosse comunque possibile effettuare i versamenti entro il 20.8.2021 con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, anche se non previsto dal DPCM 28.6.2021.

Poiché la proroga al 15.9.2021 senza maggiorazione, inserita in sede di conversione del DL 73/2021, è stata prevista in deroga a quanto disposto dall’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, non sembra pos­si­bile un ulteriore differimento di 30 giorni (cioè fino al 15.10.2021) con la maggiorazione dello 0,4%.

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Novità IVA nel commercio elettronico dall’1.7.2021

1 premessa

A partire dall’1.7.2021 diventano efficaci le nuove disposizioni del c.d. “pacchetto IVA sul commercio elettronico” (“VAT e-commerce package”).

Tali novità sono state introdotte, principalmente, dagli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e dalla direttiva 2019/1995/UE e sono state recepite in ambito nazionale dal DLgs. 25.5.2021 n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15.6.2021 n. 141.

Da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2021 n. 168315, sono state approvate le re­la­tive disposizioni attuative riguardanti, fra l’altro, le modalità di adesione ai nuovi regimi speciali OSS e IOSS introdotti con la riforma.

Con la presente circolare si intende fornire una prima analisi delle misure contenute nel “VAT e-commerce package”.

2 finalità della riforma

Le misure previste dal “pacchetto IVA sul commercio elettronico” sono finalizzate a:

  • semplificare gli adempimenti IVA per i soggetti passivi che effettuano operazioni tran­sfron­ta­liere (principalmente mediante mezzi elettronici) nei confronti di privati consumatori nell’UE, con particolare attenzione ai soggetti di minori dimensioni;
  • contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui le operazioni si considerano effettuate;
  • eliminare gli elementi di distorsione della concorrenza tra gli operatori UE e quelli extra-UE.
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Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Pubblicazione del DPCM 28.6.2021

1 premessa

Con il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. 30.6.2021 n. 154, è stata disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021:

  • dal 30.6.2021 al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

Il rinvio del termine di versamento:

  • è stato deciso per tener conto dell’impatto che l’emergenza da COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’o­pe­­ratività dei loro intermediari;
  • era stato “anticipato” con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28.6.2021 n. 133; il testo del DPCM 28.6.2021 risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del suddetto comunicato stampa.

Esclusione della proroga per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%

A differenza dello scorso anno (cfr. DPCM 27.6.2020), il DPCM 28.6.2021 non prevede la facoltà di effettuare i citati versamenti dal 21.7.2021 al 20.8.2021, invece che entro il 30.7.2021, con la mag­giorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

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Gli investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi comprendono gruppi di investimenti con caratteristiche di rischio e rendimento che differiscono da quelli degli investimenti azionari e obbligazionari tradizionali. In questa sede private equity, hedge fund, beni reali (inclusa l’energia e investimenti in materie prime), immobili commerciali e credito privato vengono considerati come asset alternativi.

Fonte: CFA Institute

Private Equity

Gli investimenti in private equity sono generalmente visti come un potenziatore del rendimento in un portafoglio degli assets tradizionali. L’aspettativa di un premio di rendimento rispetto alle azioni pubbliche deriva dal rischio di illiquidità che deriva dalla maggior parte delle forme di investimento in private equity.


A causa del forte legame tra i fondamenti delle aziende private e pubbliche, ci sono limitati vantaggi di diversificazione se aggiunti a un portafoglio che altrimenti contiene una significativa esposizione al capitale pubblico.

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Warren Buffett e la lettera annuale agli investitori

Anche quest’anno Warren BuffetT ha rilasciato la sua attesissima lettera agli investitori. L’oracolo di Omaha è confidente nel capitale umano dell’America e dichiara “Negli ultimi 232 anni di esistenza non vi è stato nessun incubatore per sprigionare il potenziale umano come lo è stato l’America”.

Warren Buffett ha avvertito che gli investitori del debito hanno affrontato “giorni cupi” dopo che una svendita ha preso a pugni i titoli di stato ed ha avuto ripercussioni sui mercati azionari globali. Nella lettera annuale che precede il meeting il CEO 90enne di Berkshire Hathaway consiglia agli investitori di stare lontano dai bond.

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