Legge di bilancio 2022 – Principali novità

1 Premessa

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

2 Principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Riforma dell’IRPEF

Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;
  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro 23%;
  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro 25%;
  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro 35%;
  • oltre 50.000,00 euro 43%.

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Modello autodichiarazione impatriati

Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione per l’agevolazione legata ai lavoratori impatriati, i docenti e ricercatori devono presentare la richiesta al proprio datore di lavoro. La richiesta si presenta attraverso una domanda di agevolazione sotto forma di autocertificazione.

La domanda sotto forma di autocertificazione che il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro non ha una forma prestabilita ma deve contenere alcuni elementi obbligatori. Mi riferisco ai seguenti:

  • Le generalità del contribuente;
  • Il codice fiscale;
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • L’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso del termine per la fruizione dell’agevolazione;
  • La presenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione (due anni di residenza fiscale estera prima del rientro in Italia, l’impegno a restare in Italia per almeno due anni ed il requisito del collegamento per l’avvio dell’attività di lavoro dipendente o autonomo).

I lavoratori impatriati che non hanno richiesto l’applicazione dei benefici, o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici. Inoltre, devono comunicare la data della prima assunzione in Italia.


Scarica modelloPuoi scaricare il modello precompilato di autodichiarazione da presentare al datore di lavoro per la richiesta del regime agevolativo impatriati. Per procedere puoi cliccare sul link di acquisto sotto. 

Confermate le proroghe delle detrazioni edilizie

Il testo del Ddl. di bilancio 2022 approvato dal Senato, che oggi verrà discusso in Aula alla Camera, conferma la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 dei termini finali delle finestre temporali agevolate dei bonus edilizi già vigenti.

I bonus edilizi vigenti, per i quali viene disposta la proroga sino al 31 dicembre 2024, sono:
– la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– il sismabonus, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;
– il bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende da 16.000 a 10.000 euro);
– l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
– il bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.

Restano fuori dalla proroga “generalizzata” al 31 dicembre 2024 soltanto:
– il superbonus;
– il bonus facciate;
– il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

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Acconto IVA 2021

L’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405 stabilisce l’obbligo di versamento dell’acconto IVA, che si configura quale anticipo sull’imposta dovuta con riferimento all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre). Sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, obbligati alla liquidazione periodica del tributo:

  • su base mensile (art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100);
  • su base trimestrale “per natura” (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72);
  • su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542).

Il versamento dev’essere effettuato entro il 27 di dicembre di ciascun anno. Per l’anno corrente, la scadenza è fissata al 27.12.2021.

DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 convertito ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:

  • da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del
    DL 119/2018);
  • da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018, che fa esplicito riferimento al citato art. 10-bis del DL 119/2018).

RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”

L’art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021 convertito ha differito dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dall’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere ef­fettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione. Il novellato art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 prevede, infatti che:

  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022. In particolare:

  • l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022 (essendo il 30.4.2022 un sabato);
  • l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022 (il 31.7.2022 è domenica, pertanto l’invio dovrebbe essere effettuato entro lunedì 1.8.2022; in tal caso opera però il differimento feriale previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e conseguentemente la scadenza dovrebbe essere ulteriormente prorogata dall’1.8.2022 al 20.8.2022, che, tuttavia, cade di sabato, slittando ulteriormente al 22.8.2022).

Il regime fiscale degli omaggi – Imposte Sui Redditi, IRAP E IVA

1 PREMESSA


La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi, tenendo conto del regime delle spese di rappresentanza, deducibili dal reddito di impresa nell’esercizio di sostenimento ove rispettino i requisiti di congruità e inerenza (art. 108 co. 2 del TUIR e DM 19.11.2008).
Ai fini IVA, invece, si procederà ad analizzare il regime di imponibilità e di detraibilità dell’imposta afferente alle cessioni gratuite di beni distinguendo tra:
• beni rientranti nell’attività propria d’impresa;
• beni non rientranti nell’attività propria d’impresa.

Infine, un apposito paragrafo è dedicato all’analisi della disciplina fiscale dei c.d. “buoni acquisto” (voucher) .

Nuove soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza dal 2016


L’art. 9 del DLgs. 14.9.2015 n. 147 ha modificato l’art. 108 co. 2 del TUIR, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello della sua entrata in vigore; considerando che il DLgs. 147/2015 è entrato in vigore il 7.10.2015, per i soggetti “solari” le nuove misure di deducibilità operano, quindi, a partire dall’1.1.2016 (con impatto sul modello REDDITI 2017).
In sostanza, la novella normativa conferma la regolamentazione attraverso il rinvio al DM 19.11.2008 limitatamente al requisito dell’inerenza, prevedendo invece direttamente nel testo del “nuovo”
art. 108 co. 2 del TUIR i parametri relativi alla valutazione della congruità .

2 IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP


La normativa riguardante le imposte sui redditi non prevede una definizione espressa di omaggio. In linea generale, la dottrina prevalente identifica come “omaggi” quei beni ceduti da un soggetto senza la richiesta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.

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Principali differenze tra bilancio OIC e IFRS

La pubblicazione si articola in capitoli che trattano i differenti argomenti sia in ambito OIC che IFRS. Dopo aver illustrato le singole fonti (normative e di principi contabili) da cui prende le mosse il confronto, vengono presentate le principali differenze applicative e di principio, quelle di minore portata ed infine gli aspetti similari tra i due corpi di principi contabili. Infine, laddove un corpo di principi non affronta l’argomento che invece viene trattato dalle altre regole contabili, si è tentato, se utile ed opportuno, di effettuare una qualche forma di confronto per fornire comunque uno spunto di riflessione al lettore.
Come ultimo aspetto da segnalare, per quanto riguarda i principi contabili internazionali, sono stati presi in considerazione quelli applicabili sia nell’esercizio 2018 sia nel 2019 con un particolare focus sulle novità introdotte dall’IFRS 9 – strumenti finanziari, IFRS 15 – ricavi da contratti con la clientela e IFRS 16 – Lease.

Fonte: PwC