Revisione Legale e contabilità esternalizzata

Il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), intitolato “La revisione legale nelle nano imprese. Riflessioni e strumenti operativi”, presentato al Consiglio nazionale del 25 ottobre a Firenze sulla crisi d’impresa e ora in pubblica consultazione, è composto di quattro capitoli che, nel definire la nano impresa, ne illustrano le peculiarità dell’approccio di revisione e le modalità operative caratterizzanti il caso di contabilità esternalizzata. L’ultimo capitolo è corredato da appositi questionari e da una esemplificazione pratica di documentazione delle attività di revisione.

Le srl che per effetto delle modifiche introdotte nell’art. 2477 cc dal Codice della crisi sono chiamate a nominare l’organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre prossimo, infatti, spesso esternalizzano la tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti (anche di natura fiscale e del lavoro), nonché fasi rilevanti del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria presso uno studio professionale o, comunque, un fornitore di servizi. Questa circostanza fa sì che il revisore debba relazionarsi con lo studio per identificare e valutare i rischi di errori significativi in bilancio e acquisire i pertinenti elementi probativi. Il revisore dovrà applicare, oltre ai consueti principi di revisione, l’Isa Italia n. 402, che tratta proprio delle responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice dei servizi esternalizzati. Secondo il citato principio, il revisore deve innanzitutto acquisire una comprensione della natura e della rilevanza dei servizi forniti e del loro effetto sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice. La tenuta della contabilità configura sicuramente servizio rilevante ai fini della revisione e, in molti casi, riduce il rischio di errori significativi per l’impresa utilizzatrice, in particolare qualora questa non possegga le competenze necessarie a svolgere determinate attività. In ogni caso è bene sottolineare (come espressamente menzionato nell’Isa Italia n. 402) che l’organo amministrativo della società utilizzatrice non è affatto esentato dalle proprie responsabilità per il bilancio.

Nuove modalità di lavoro per gli studi

Il rapporto con gli studi. Il revisore deve poter comprendere il grado di interazione tra la società e lo studio che svolge gli adempimenti contabili, fiscali e di bilancio. A tal fine egli, anche dall’analisi del mandato professionale, deve poter evincere quali siano i controlli che la società svolge sull’operato dello studio, i flussi documentali, le funzioni svolte dalla società e quelle svolte dallo studio nel processo di predisposizione del bilancio. È importante, quindi, che gli studi si organizzino da subito per gestire la revisione di società per le quali tengono le scritture contabili, ad esempio, consentendo l’accesso alle scritture e ai documenti contabili; disciplinando tempi e modi di scambio di documenti e informazioni nonché le attività che, nella predisposizione del bilancio, fanno capo allo studio e quelle che fanno capo alla società; prevedendo che il revisore possa accedere presso lo studio per le attività strettamente necessarie e previa autorizzazione della società. Tutte attività che, molto verosimilmente, richiederanno modifiche e integrazioni dei contratti professionali in essere e l’adozione di misure organizzative ad hoc.

Le registrazioni contabili delle operazioni di import/export

Esportazioni

Sono considerate esportazioni, ai fini IVA, tutte le operazioni che costituiscono il trasferimento immediato o differito della proprietà del bene e la fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario. Ai fini doganali, invece, non rileva il trasferimento della proprietà del bene ai fini della qualificazione dell’operazione come esportazione. Pertanto, pur non realizzandosi una cessione all’esportazione (quindi non concorrendo alla formazione del plafond), ai fini doganali l’operazione viene qualificata in ogni caso come esportazione.

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Valutazione delle Aziende

La Valutazione delle Aziende è un e-journal liberamente scaricabile dal sito della Fondazione OIV, edito da OIV con il contributo del CNDCEC. Obiettivo della Rivista è ospitare articoli su aspetti problematici relativi alla valutazione delle aziende, di partecipazioni, di bene immateriali per qualunque finalità o scopo.

Consolidato nazionale

Il consolidato fiscale è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs.  12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società). Esso ha due forme: consolidato nazionale e consolidato mondiale. Il primo è regolato dagli artt. da 117 a 129 del TUIR, il secondo è disciplinato, dagli artt. da 130 a 142.


Le disposizioni attuative della disciplina sono contenute nel D.m. 9 giugno 2004. Con l’introduzione dell’istituto del consolidato nazionale viene riconosciuta nel nostro ordinamento fiscale, anche ai fini delle imposte sul reddito, la realtà economica dei gruppi di imprese. Esso consente ad una società o ente controllante di consolidare gli imponibili delle aziende appartenenti al gruppo, indipendentemente dalla redazione del bilancio consolidato, mediante la determinazione di una base unica costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna delle imprese consolidate. Viene dunque consentito il consolidamento integrale degli imponibili a prescindere dalle quote di partecipazione diretta o indiretta detenute dalla consolidante, permettendo in tal modo l’immediata e totale compensazione degli utili e delle perdite prodotti nell’ambito del gruppo.

Nel perimetro di consolidamento, però, possono essere attratte soltanto le controllate residenti nel territorio dello Stato italiano mentre per poter includere anche le controllate estere si deve optare per l’affine, ma diverso, istituto del consolidato mondiale: a differenza di quest’ultimo, quello nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo potendo l’opzione essere esercitata anche soltanto da alcune delle società che  vi fanno parte (cd. principio del cherry picking).

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Nuova circolare AdE per la Fatturazione Elettronica dal 1 Luglio 2019


Fattura elettronica, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: dalla data di emissione, passando per l’esterometro e fino alle novità in arrivo dal 1° luglio 2019.

In vista del termine del periodo transitorio e con l’avvio delle novità che si applicheranno dal 1° luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate si sofferma in particolare sulla data di emissione della fattura elettronica così come sui soggetti obbligati all’invio dell’esterometro.

Regimi contabili

La normativa fiscale stabilisce a carico degli imprenditori e dei lavoratori autonomi una serie di obblighi contabili — in materia di imposte sui redditi e di IVA. Tali obblighi si differenziano in base al regime contabile del soggetto.
Attualmente sono previsti i seguenti regimi contabili:

ordinario (disciplinato dal titolo II del D.P.R. 600/73);

semplificato, per i contribuenti minori (art. 18 D.P.R. 600/73);

per i contribuenti minimi (introdotto dall’art. 1, co. 96-117, L. 244/2007 e in seguito modificato dall’art. 27 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011);

forfettario degli enti non commerciali (art. 4 D.Lgs. 460/97);

forfettario per i contribuenti minimi (art. 1, co. 54-89, L. 190/2014).

L’entrata in vigore di quest’ultimo regime ha comportato l’abrogazione sia del regime dei contribuenti minimi ex art. 27 D.L. 98/2011, che pur tuttavia continuerà ad essere applicato per un certo periodo di tempo, sia di quello agevolato per le nuove iniziative produttive ex art. 13 L. 388/2000.

L’adozione di un regime in luogo di un altro è subordinata all’esistenza di condizioni diverse a seconda che si tratti di imprenditori o esercenti arti e professioni.
Inoltre, il nostro ordinamento detta disposizioni ad hoc per la determinazione del reddito d’impresa, per le attività di allevamento di animali e per altre attività agricole.

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Costi di costituzione SRL

(non includono i costi relativi alla consulenza contabile e fiscale)

  • Versamento capitale – da Euro 10.000. N.B. – è stato abolito l’obbligo di versamento presso un conto vincolato del 25% del capitale sociale, quindi non è necessario versare il 25% del capitale sociale;
  • Atto notarile –  circa 1.300 Euro per competenze notarili variabili in base alla provincia, alla città, al notaio stesso; [non necessario per Start-Up innovative]
  • Bolli e diritti – circa 250 euro (da verificare, vi sono poi eventuali bolli per copie conformi e tasse archivio notarile); [non necessario per Start-Up innovative]
  • Imposta di registro – 200 euro; [non necessario per Start-Up innovative]
  • Tassa Concessione GG. Vidimazione libri sociali – 309,87 euro da versare con bollettino postale
  • Vidimazione libri sociali – marca da bollo di 16 euro ogni 100 facciate (in genere 200 fogli, quindi 32 euro); il costo per la vidimazione varia, in Camera di Commercio si versa un diritto fisso di 25 euro;
  • P.E.C. per iscrizione alla CCIAA – a partire da 6 Euro con ARUBA;
  • Inizio attività – se non contestuale il costo varia in base al professionista che istruisce la pratica; i diritti di segreteria sono di 30 euro;
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Work for equity tramite assegnazione di azioni o quote di startup innovative

Il “work for equity” è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. n. 179 del 2012 (Decreto Crescita 2.0) per le startup innovative e poi esteso alle pmi innovative dal D.L. n. 3 del 2015. Con questa espressione si intende la remunerazione di consulenti, professionisti e, in generale, fornitori di opera e servizi (diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi1), tramite l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi di startup. Per incentivare l’utilizzo di queste forme di remunerazione, la disciplina speciale ha previsto rilevanti agevolazioni fiscali2.

L’obiettivo del work for equity è favorire l’accesso delle startup a prestazioni professionali qualificate che, nella maggior parte dei casi, per la loro onerosità, non potrebbero essere altrimenti fruite dalle giovani imprese, le quali generalmente fronteggiano una carenza di liquidità.

(per continuare la lettura puoi cliccare sul link sottostante)

https://www.altalex.com/documents/news/2019/01/23/work-for-equity-tramite-assegnazione-di-azioni-o-quote-di-startup-innovative-criticita

Report Incubatori Italiani 2018


Secondo le analisi svolte dal Social Innovation Monitor (SIM) del Politecnico di Torino sono 275 le startup, iscritte al registro delle imprese entro il 31/12/2017, per le quali risulta una partecipazione azionaria da parte di incubatori e acceleratori italiani. E gli incubatori e gli acceleratori si confermano attenti alle primissime fasi di sviluppo dei progetti imprenditoriali: 3 su 10 dei soggetti da loro accelerati sono team imprenditoriali che non hanno ancora costituto la propria impresa e sono 205 (sulle 275 di cui sopra) le imprese per le quali gli incubatori e acceleratori sono tra i fondatori.

Più della metà degli incubatori supporta organizzazioni a significativo impatto sociale. In particolare il settore più rappresentato da queste imprese è quello della salute e del benessere, seguito dal settore della cultura, delle arti e dell’artigianato.

Si conferma il dato del 41,1 % delle start up incubate che operano in servizi di informazione e comunicazione. Il secondo settore più rappresentato rimane quello legato ad attività professionali, scientifiche e tecniche, con il 26,4% del totale.

Fonte: Social Innovation Monitor (SIM) del Politecnico di Torino