Esportazioni
Sono considerate esportazioni, ai fini IVA, tutte le operazioni che costituiscono il trasferimento immediato o differito della proprietà del bene e la fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario. Ai fini doganali, invece, non rileva il trasferimento della proprietà del bene ai fini della qualificazione dell’operazione come esportazione. Pertanto, pur non realizzandosi una cessione all’esportazione (quindi non concorrendo alla formazione del plafond), ai fini doganali l’operazione viene qualificata in ogni caso come esportazione.
Importazioni
Il D.P.R. 633/72, il cui testo è armonizzato con la normativa comunitaria, definisce l’importazione all’art. 67, il cui testo è il seguente: Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto – beni introdotti nel territorio dello Stato, – che siano originari da paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro paese membro della Comunità medesima…..omissis…: a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea; b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del Regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione; d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare. Importazioni La condizione posta al primo comma, primo periodo, è da attribuirsi alla circostanza che l’importazione, anche ai fini Iva, deve avere ad oggetto merce “terza“