Bonus transizione 5.0 per investimenti con riduzione dei consumi energetici

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Sono agevolati i beni materiali e immateriali «4.0», nonché quelli per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

In relazione al credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, sono agevolabili gli investimenti effettuati, nel 2024 e 2025, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tali investimenti sono oggetto della nuova agevolazione a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. 

Ai fini dell’agevolazione in esame, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
– i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
– i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lettere a), b) e c) del DL n. 181/2023, vale a dire: moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

Assonime, nelle consultazioni n. 5/2024 di ieri, ha rilevato che sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra investimenti “trainanti” (beni “4.0”) e “trainati” (autoproduzione); in altri termini, come si debba intendere il requisito dell’inclusione delle spese degli investimenti “trainati” “nell’ambito dei progetto di innovazione” e cioè se, come sembra, sia sufficiente una mera indicazione in tale progetto ovvero sia richiesto un quid pluris.

Sono esclusi gli investimenti destinati alle attività: direttamente connesse ai combustibili fossili; nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’Ue che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni devolvibili gratuitamente delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Agevolate anche le spese di formazione

Sono tra l’altro agevolabili le spese per la formazione del personale previste dall’art. 31 paragrafo 3 del regolamento (Ue) n. 651/2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono però agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro e a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito DM.

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