Il possesso della partita IVA non è requisito richiesto ai fini dell’iscrizione
Il CNDCEC, nel Pronto Ordini n. 24 del 26 febbraio 2024 ha chiarito che il professionista iscritto all’Albo che decida di “chiudere” la propria partita IVA può mantenere l’iscrizione, purché non versi in una situazione di incompatibilità.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 del DLgs. 139/2005, ai fini dell’iscrizione nell’Albo occorre che il professionista:
– sia cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Ue o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;
– goda del pieno esercizio dei diritti civili;
– sia di condotta irreprensibile;
– abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta l’iscrizione o il trasferimento;
– non abbia riportato condanne – con sentenza definitiva – a pene che comporterebbero la radiazione dall’Albo a norma dello stesso DLgs. 139/2005.
A tali requisiti si aggiungono il conseguimento degli specifici titoli di studio indicati dai commi 3 e 4 – riferiti, rispettivamente, ai dottori commercialisti e agli esperti contabili – nonché il superamento dei rispettivi esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Tra i requisiti richiesti dall’Ordinamento professionale ai fini dell’iscrizione non rientra, invece, il possesso della partita IVA, con la conseguenza, evidenziata dal CNDCEC nel Pronto Ordini in considerazione, che può continuare ad essere iscritto all’Albo anche il professionista che ne sia privo.
Resta inteso che il professionista in questione non deve versare in una situazione di incompatibilità (art. 4 del DLgs. 139/2005), atteso che, in tal caso, gli sarebbe precluso l’esercizio della professione ed egli potrebbe, al più, essere iscritto nell’elenco speciale dei “non esercenti”, di cui all’art. 34 comma 6 del DLgs. 139/2005.
È interessante notare come discorso radicalmente diverso valga con riguardo alla professione forense.
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 della L. 247/2012, infatti, la permanenza dell’iscrizione dell’avvocato nell’Albo è subordinata all’esercizio della professione “in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, fatte salve alcune specifiche eccezioni.
La prova della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio dell’attività professionale, in ogni caso, non è richiesta:
– alle donne avvocato in maternità e per i primi 2 anni di vita del bambino, nonché, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa;
– agli avvocati vedovi o separati, affidatari della prole in modo esclusivo;
– agli avvocati affetti da patologie che ne abbiano “grandemente” ridotto la possibilità di lavoro;
– agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa in favore di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, ove sia accertata la loro totale mancanza di autosufficienza.
La verifica circa la sussistenza dei requisiti di effettività, inoltre, non è effettuata per il periodo di 5 anni decorrenti dalla prima iscrizione all’Albo (ex art. 2 comma 1 del DM 47/2016).
Senza una partita IVA attiva l’avvocato è cancellato dall’Albo
Affinché l’attività dell’avvocato possa ritenersi svolta con le caratteristiche di effettività richieste dalla L. 247/2012, in particolare, occorre che il professionista:
– sia titolare di una partita IVA attiva o faccia parte di una società o di un’associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
– disponga di locali e di un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale;
– sia titolare di un indirizzo PEC comunicato al Consiglio dell’Ordine;
– abbia assolto all’obbligo di aggiornamento professionale con le modalità e alle condizioni stabilite dal CNF;
– sia assicurato a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione (art. 2 comma 2 del DM 47/2016).
I requisiti di cui sopra, peraltro, devono sussistere congiuntamente.
In sostanza, dunque, il possesso di una partita IVA attiva costituisce, per l’avvocato, uno dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, fatte salve le cause di esenzione specificamente previste dalla legge.
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