Possibili criticità nel primo anno di obbligo di revisione del bilancio

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In tale circostanza è incrementato il rischio che siano presenti errori nei saldi iniziali che possono influenzare significativamente il bilancio 2023

Il 2023, per numerose imprese, sarà il primo bilancio a essere assoggettato a revisione legale. In tali casi, il revisore si troverà a dover giudicare la correttezza sostanziale di un bilancio che non è mai stato assoggettato a revisione. Con le assemblee di approvazione dei bilanci 2022, infatti, per numerose srl è scaduto l’ultimo termine utile per nominare il revisore legale, a seguito del superamento dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c.

Il primo anno di incarico presenta, per il revisore legale, un rischio di revisione superiore rispetto a quando viene rinnovato un incarico al termine del triennio. Nell’ambito dei principi di revisione ISA Italia, il riferimento è rappresentato dall’ISA 510 “Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura”. Nel caso di primo incarico, infatti, il revisore è chiamato ad acquisire adeguati elementi probativi anche sui saldi di apertura. Naturalmente, il fatto che il bilancio dell’esercizio precedente non sia stato revisionato da un altro revisore, poiché è il primo anno in cui viene nominato un revisore legale, è una peculiarità che incrementa il rischio che siano presenti errori nei saldi iniziali che possano influenzare significativamente il bilancio 2023.

In modo particolare, nel caso delle rimanenze di magazzino, le usuali procedure di revisione che saranno applicate nell’esercizio 2023 non consentono di acquisire elementi probativi in merito alle quantità esistenti all’inizio del periodo amministrativo. Di conseguenza, il revisore deve individuare delle procedure di revisione che possano rivelarsi utili a poter ritenere sostanzialmente corretto il valore delle rimanenze iniziali del 2023. Il principio di revisione propone, ad esempio, procedure come attività di riconciliazione con le quantità iniziali, così come il ricorso a procedure di revisione volte a verificare la corretta valorizzazione delle rimanenze di magazzino iniziali.

Una procedura che può essere efficace è quella dell’analisi comparativa, attraverso la verifica dell’incidenza storica delle rimanenze iniziali negli ultimi esercizi. In linea di principio, ci si può aspettare una percentuale simile nei diversi esercizi, in assenza di modifiche nelle politiche aziendali relative alle rimanenze. In caso di primo anno di obbligo di revisione dell’impresa, non si può escludere che il revisore, non avendo potuto assistere alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all’inizio dell’esercizio, talvolta ritenga che le procedure alternative non siano in grado di fornire elementi probativi sufficienti e appropriati riguardo la verifica della correttezza delle quantità delle rimanenze di magazzino. In tali casi, qualora tale limitazione sia ritenuta significativa, il revisore dovrà formulare, nel proprio giudizio al bilancio, un rilievo per limitazioni subite nelle procedure di revisione.

Nel valutare il rischio e le conseguenti procedure di revisione da porre in essere, in caso di imprese al primo anno di obbligo di revisione, è necessario considerare che, tenuto conto delle dimensioni modeste, non si può escludere che siano stati adottati in bilancio comportamenti influenzati dalle norme fiscali. Nonostante siano vietati, è di tutta evidenza che in assenza di un revisore, il bilancio viene talvolta redatto sulla base di valutazioni che prestano attenzione non soltanto ai principi contabili, ma anche al TUIR.

Un esempio è quello della presenza di avviamenti ammortizzati in periodi molto lunghi (ad esempio, diciotto esercizi, pari al minimo consentito ai fini fiscali), senza adeguate giustificazioni civilistiche alla base di una stima di vita utile così lunga. Un altro esempio è quello di insufficienti svalutazioni, nel caso dei crediti verso clienti, per via della rigidità della normativa fiscale, che in molti casi non consente la deduzione fiscale delle svalutazioni. Il revisore, talvolta, si potrà trovare di fronte a comportamenti che derivano dalla diffusa commistione tra proprietà e amministrazione, come nel caso della presenza di crediti verso i soci (o società riconducibili alla medesima proprietà) a seguito di pagamenti effettuati dalla società. Il revisore, inoltre, potrebbe riscontare una scarsa formalizzazione dei processi aziendali, ad esempio, per quanto riguarda la valorizzazione delle costruzioni in economia o la capitalizzazione dei costi di sviluppo.

Fonte Eutekne

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